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Somministrazione del lavoro
L’accordo di collaborazione tra lo Studio ed una primaria Società di somministrazione di lavoro temporaneo offre l’opportunità di valutare con la clientela questo ulteriore strumento di inserimento lavorativo, come alternativa ad altre forme di assunzione, nel rispetto dell’attuale normativa e delle direttive europee.
Nella somministrazione di lavoro l'attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell'impresa somministratrice nell'interesse di un altro soggetto, imprenditore o non imprenditore, che ne utilizza la prestazione per soddisfare le sue esigenze produttive.
Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall'impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell'impresa utilizzatrice.
I rapporti intercorrenti tra i tre soggetti che intervengono nella somministrazione sono regolati da due distinti contratti - il contratto di somministrazione di lavoro tra somministratore e utilizzatore ed il contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore - dettagliatamente disciplinati dalla legge.
Con la somministrazione di lavoro quindi, attraverso l’Agenzia di somministrazione, il cliente potrà avere, per un tempo determinato o indeterminato (attraverso la stabilizzazione o lo staff leasing), personale assunto direttamente dall’Agenzia, evitando così tutti gli aspetti burocratici del rapporto di lavoro e limitandosi, una volta usufruito della prestazione, a corrispondere il pagamento delle fattura all’Agenzia fornitrice.