Turismo: lavoro stagionale e intermittente
La Commissione bilaterale dell’Enbic, in data 30 novembre 2017, ha emesso un’interpretazione esplicativa in materia di lavoro stagionale e lavoro intermittente, così come già disciplinato dal Ccnl Turismo, agenzie di viaggio e pubblici esercizi del 23 maggio 2017.
La Commissione conferma che la durata massima di 8 mesi nell’anno solare, prevista dall’articolo 56 del Ccnl per il lavoro stagionale, è riferita al solo lavoro a tempo determinato stagionale tipico ovvero alle attività esplicitamente elencate nel D.P.R. 1525/1963. Viceversa, sono da escludere da tale computo i periodi svolti dal lavoratore nella medesima azienda con altre tipologie contrattuali (quali lavoro intermittente o lavoro a tempo determinato) per l’esecuzione di attività che, pur essendo correlate al lavoro stagionale in senso lato, ovvero contraddistinte da periodi di forte intensificazione annuale in concomitanza, ad esempio, al periodo estivo, invernale e/o a particolari ricorrenze, non rientrano in quelle previste dal D.P.R. 1525/1963. In tali casi, si dovranno applicare le discipline contrattuali e legali proprie della tipologia lavorativa instaurata con il dipendente, senza eterogenee computazioni al lavoro stagionale così come legalmente definito. Resta però inteso che tali attività accessorie ed eterogenee dovranno essere gestite tramite contratto individuale che ne sottolinei la specificità estranea al contratto di lavoro stagionale, non potendo risolversi in strumento elusivo dei limiti temporali legali previsti per la permanenza della tipologia del “lavoro stagionale”.
L’interpretazione precisa inoltre che è contrattualmente ammessa l’instaurazione di contratti di lavoro intermittente per l’effettuazione di trattamenti antiparassitari e potatura degli alberi, con cadenza pluriennale o annuale. Ovviamente, per tale tipologia contrattuale, si dovranno rispettare i limiti e gli obblighi di comunicazione preventiva previsti dalla normativa vigente in materia, anche richiamati negli articoli 84 e 85, Ccnl, e l’instaurazione di tali rapporti non potrà essere continuazione di analoghe mansioni svolte con contratto stagionale, altrimenti sarebbe elusiva dei limiti di legge.
La presente interpretazione, dal 1° dicembre 2017, sarà, a tutti gli effetti, vincolante quale parte del testo contrattuale.