Ticket licenziamento se il neopadre si dimette dopo aver fruito del congedo
Gentile Cliente,
Il ticket di licenziamento è dovuto dal 13 agosto scorso anche in caso di dimissioni del lavoratore padre assunto a tempo indeterminato che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo, purché presentate entro un anno di età del figlio. L’obbligo contributivo è la diretta conseguenza del diritto alla Naspi previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 55 del decreto legislativo 151/2001 anche in favore del padre dimissionario che si è avvalso di uno dei due congedi di paternità allo stesso riservati.
Questo quanto precisato dall’Inps nel messaggio 1356/2023.
Come illustrato nella circolare 32/2023, al padre lavoratore dimissionario che fruisce di un congedo di paternità spettano, le medesime tutele legali e contrattuali previste dal comma 1 per le lavoratrici madri, e cioè l’indennità sostitutiva del preavviso nonché la Naspi (oltre all’esonero del preavviso, a prescindere dall’utilizzo del congedo).
Per effetto del riconoscimento della Naspi in favore di entrambe le casistiche di congedo di paternità, è sempre dovuto il ticket di licenziamento pari al 41% del massimale Naspi, calcolato per ogni 12 mesi di anzianità di servizio (603,20 euro per il 2023) e fino a un massimo di 36 mesi (1.809,3 euro per il 2023).
Fa eccezione, ma solo fino al 31 dicembre di quest’anno, l’interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratore assunto con la qualifica di giornalista, come previsto nella circolare Inps 82/2022.
Conformemente alle istruzioni fornite per le lavoratrici madri dimissionarie nella circolare 40/2020, anche la cessazione del padre dimissionario deve essere codificata nel flusso uniemens con lo specifico codice 1S, con calcolo ed esposizione del contributo secondo le regole ivi previste.
Poiché la decorrenza del nuovo obbligo contributivo coincide con quella delle novità introdotte dal Dlgs 105/2022, cioè con il 13 agosto 2022, per le cessazioni antecedenti la pubblicazione del messaggio del 12 aprile scorso, l’Inps richiede di versare i contributi senza aggravio di sanzioni e interessi entro il 16 luglio prossimo.
Entro il medesimo termine dovrà essere variato anche l’ultimo flusso uniemens trasmesso, con indicazione del nuovo codice di cessazione 1S nonché del codice M400.