Smart working super fragili: arriva la proroga al 31 dicembre
Gentile Cliente,
È stato prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto allo smart working per i lavoratori super fragili dei settori pubblico e privato. Nulla cambia per quanto attiene i destinatari e le regole per fruire delle modalità di lavoro agile.
Chi sono i lavoratori super fragili?
I lavoratori super fragili, quelli nelle condizioni specificate dal decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, sia del settore pubblico che di quello privato, che versano in condizioni di fragilità accertate secondo i criteri del richiamato decreto ministeriale, manterranno fino alla fine dell’anno 2023 il diritto a rendere la prestazione lavorativa in modalità agile.
I datori di lavoro saranno tenuti ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in tale modalità anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, salvo l’applicazione delle disposizioni contrattuali se più favorevoli.
Elenco delle patologie
Il D.M. 4 febbraio 2022, pubblicato sulla G.U. n. 35 dell’11 febbraio 2022 individua le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile. Le condizioni e le patologie devono essere certificate dal medico del lavoratore e sono identificabili come segue:
a) indipendentemente dallo stato vaccinale, a titolo esemplificativo*:
1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali; attesa di trapianto d'organo; patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive
2) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale; scompenso cardiaco; ictus; diabete mellito; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica; obesità;
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni: età >60 anni; condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021.
Indicazioni per i datori di lavoro
Fino al 31 dicembre 2023 pertanto non occorre l’accordo individuale di smart working ed i datori di lavoro dovranno assicurare ai lavoratori in condizioni di salute maggiormente fragili lo svolgimento della prestazione in modalità agile anche adibendoli a mansioni diverse tra quelle della medesima categoria o area di inquadramento e senza alcuna modifica alla retribuzione spettante.