Sgravio assunzioni giovani strutturale o del decreto Coesione: cosa conviene
Gentili clienti,
Il decreto Coesione (art. 22 D.L. n. 60/2024) introduce un nuovo sgravio per i datori di lavoro che assumono giovani al primo impiego stabile, riconoscendo loro uno sgravio totale dei contributi dovuti
all’INPS.
Il datore deve essere regola con il DURC e rispettare i principi generali di fruizione dei benefici (art. 31 del D.lgs. n. 150/2015).
Deve trattarsi di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato con un lavoratore che non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sia mai stato
occupati a tempo indeterminato in precedenza.
Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico, di apprendistato e dei dirigenti. L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Lo sgravio giovani è una misura strutturale parziale che consiste in uno sgravio al 50% sia in caso di assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) che per le trasformazioni dei contratti a termine di
giovani che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età.
I lavoratori, alla data della prima assunzione incentivata, non devono essere già stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro.
La legittima fruizione del beneficio è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti di base:
- essere in regola con il DURC;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale (art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006);
- rispetto del diritto di precedenza;
- assunzione non derivante da un obbligo di legge o di contratto collettivo;
- nell’unità produttiva interessata all’assunzione non devono essere in corso sospensioni o riduzioni di orario riguardanti lavoratori in possesso della stessa qualifica.
L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL,
entro il limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile.
Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in
deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’ art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro).
Se la sede di lavoro o l’unità produttiva di impiego è in area Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) l’importo massimo
fruibile mensilmente a titolo di sgravio sale a 650 euro mensili.
Sarà l’INPS a dettare, una volta ottenuta l’autorizzazione dall’UE, le modalità di fruizione ed esposizione in Uniemens dello sgravio totale.
Non è richiesta la presentazione di alcuna istanza preventiva per accedere allo sgravio.
I datori di lavoro o i loro intermediari previdenziali possono utilizzare una apposita utility, disponibile sul portale istituzionale INPS.
Lo sgravio totale si applica alle assunzioni effettuate a partire da settembre 2024 e fino a dicembre 2025 e spetta per 24 mesi.
La misura è strutturale e lo sgravio spetta per 36 mesi.
Azienda industriale che applica il CCNL metalmeccanica ed assume a tempo indeterminato un giovane di 28 anni di età da inquadrare al livello 3. La retribuzione di base è pari a 1.820 euro.
La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 490 euro.
Poniamo a raffronto 3 ipotesi:
1) Assunzione con lo sgravio strutturale parziale;
2) Assunzione con lo sgravio totale decreto Coesione e tetto mensile di esonero a 500 euro;
3) Assunzione con lo sgravio totale ZES e tetto mensile a 650 euro.
Dall’analisi dei dati esposti è evidente che, a parità di inquadramento:
- in caso di assunzione con lo sgravio strutturale parziale si determina il risparmio, nella misura del 14%, sul totale costo del lavoro.
- in caso di assunzione con lo sgravio totale ZES e tetto mensile a 650 euro si determina il risparmio, nella misura del 22%, sul totale costo del lavoro.
- in caso di assunzione con lo sgravio totale decreto Coesione e tetto mensile di esonero a 500 euro si determina il risparmio, nella misura del 17%, sul totale costo del lavoro.