Sanzioni civili in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi assicurativi
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 febbraio 2019, n. 5754, ha stabilito che l’obbligo che investe il datore di lavoro, in riferimento alle somme aggiuntive che è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo – in funzione del rafforzamento dell’obbligazione contributiva e di predeterminazione legale – con presunzione iuris et de iure, del danno cagionato all’ente previdenziale, sicché non è consentita alcuna indagine sull’imputabilità o sulla colpa in ordine all’omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l’obbligo.