Riforma dello sport: le novità del decreto correttivo bis per la gestione dei rapporti di lavoro.
Gentili clienti,
Il decreto correttivo bis è stato approvato il 26 luglio, in via definitiva, dal Consiglio dei ministri.
Le novità, in merito alla gestione del rapporto di lavoro, riguardano, in particolare, la figura del lavoratore sportivo, i direttori di gara, i lavoratori della pubblica amministrazione, la disciplina delle CO.CO.CO.
sportive, nonché le tempistiche di adempimento degli obblighi di comunicazione e tenuta del LUL e il regime fiscale dei volontari.
Le novità, per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro, riguardano in particolare la figura del lavoratore sportivo, i lavoratori pubblici, la disciplina delle co.co.co. sportive, le tempistiche di
adempimento degli obblighi di comunicazione e tenuta del LUL e il regime fiscale dei volontari.
Vediamo qui di seguito le principali modifiche.
Viene ridefinita e integrata la figura del lavoratore sportivo ai sensi dell’art. 25.
In particolare, la norma ora prevede che è lavoratore sportivo:
- l'atleta, - l'allenatore, - l'istruttore, - il direttore tecnico, - il direttore sportivo, - il preparatore atletico, il direttore di gara, che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore
professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo.
Rientra nella definizione di lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle
necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Importante novità per quanto riguarda le tipologie contrattuali utilizzabili: il correttivo
prevede che ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione
Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale.
Il correttivo bis, inoltre, precisa che non rientrano nella definizione di lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori
dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Il correttivo bis modifica anche la disciplina applicabile ai lavoratori
dipendenti della pubblica amministrazione.
In particolare, viene previsto che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare a propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni
Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, delle associazioni
benemerite e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.:
- in qualità di volontari; - fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio; - previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
Collaborazioni coordinate e continuative sportive.
Modifiche sostanziali riguardano anche la collaborazione coordinata e continuativa del lavoratore sportivo che secondo l’intenzione del legislatore rappresenta la forma “comune” e presunta con cui andare a
regolamentare il rapporto di lavoro nell’ambito del dilettantismo. Viene, infatti, innalzato l’iniziale limite di orario settimanale che passa dalle originarie 18 a 24 ore su base settimanale escluso il tempo
dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive fermo restando che le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico- sportivo, in osservanza dei regolamenti delle
Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva. Importanti modifiche per quanto riguarda l’aspetto assicurativo: viene infatti previsto che ai lavoratori
sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della legge n. 289/2002, e nei relativi provvedimenti
attuativi.
Tempistiche di iscrizione nel LUL e comunicazioni obbligatorie co.co.co sportivi.
Il correttivo bis modifica anche l’adempimento dell’obbligo di tenuta del LUL per le co.co.co sportive.
In particolare, viene previsto che l’iscrizione nel LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i
compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. Viene, inoltre, previsto che in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per
le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023. Cambiano anche le tempistiche per l’invio delle
comunicazioni obbligatorie per l’individuazione del rapporto di lavoro sportivo da effettuare al RAS.
Il termine di scadenza infatti viene posticipato entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto.