Prestazioni occasionali in agricoltura – Le novità della legge di Bilancio 2023
Gentile Cliente,
La nuova legge di bilancio prevede una disciplina speciale, per il biennio 2023-2024, per le imprese agricole, relativamente all’utilizzo delle Prestazioni di lavoro Occasionale a tempo determinato in agricoltura (Si V. Artt. 343 – 354).
Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato dovranno essere riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate di lavoro effettive per singolo lavoratore, rese da soggetti, esclusi i pensionati, che non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, quali:
- persone disoccupate, percettori del reddito di cittadinanza, percettori di ammortizzatori sociali;
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Prima dell’avvio del rapporto di lavoro, l’utilizzatore agricolo è tenuto ad acquisire un’autocertificazione dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, all’inoltro al competente Centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria UNILAV: nella comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi.
Per il lavoratore il compenso - percepito direttamente dal datore di lavoro sulla base della retribuzione stabilita dai CCNL - è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
In caso di superamento del limite di durata (45 giorni), il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione e in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli individuati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.