Permessi Studio per lezioni in orario di lavoro
Gentile Cliente,
L'Aran, con il parere n. 126 fornito in data 17 febbraio 2025, si è espresso sul caso di un docente che aveva presentato richiesta di permesso per la frequenza di un corso tenuto da un'Università telematica, confermando l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui per "frequenza ai corsi" deve intendersi la partecipazione alle lezioni coincidenti con l'orario di servizio, con esclusione della mera attività di studio (Cass., sez. lav. n. 10344 del 2008 e n. 17128 del 2013).
La Suprema Corte, infatti, ha affermato che "i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati nella clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari ".
L'Aran chiarisce che i permessi possono essere utilizzati solo per la frequenza di lezioni sincrone, trasmesse in tempo reale, che si svolgano durante l'orario di servizio (dello stesso avviso la Corte dei Conti Sicilia sent.171/2015).
Per usufruire del permesso, il lavoratore deve presentare un attestato di frequenza che dimostri la partecipazione a lezioni svolte durante l’orario di lavoro;
In assenza di tale documentazione, i permessi fruiti saranno considerati aspettativa per motivi personali, con conseguente obbligo di restituire la retribuzione percepita.
Permessi studio retribuiti – 150 ore: disposizioni normative
Il diritto allo studio per lavoratori studenti è previsto dall’art. 10 dello Statuto dei Lavoratori. Questo garantisce:
- Turni di lavoro agevolati per consentire la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami;
- Esenzione dal lavoro straordinario e nei giorni di riposo;
- Permessi giornalieri retribuiti per sostenere esami.
I contratti collettivi possono migliorare queste condizioni.
Caratteristiche dei permessi studio (150 ore)
- Sono retribuiti: il lavoratore mantiene lo stipendio e matura ferie, TFR e mensilità aggiuntive;
- Non è previsto un preavviso legale per l’assenza, ma può essere richiesto nel regolamento aziendale;
- Possono essere concessi fino a un massimo del 3% dei lavoratori a tempo indeterminato di un’azienda.
A chi spettano:
Hanno diritto alle 150 ore per lo studio:
- Lavoratori a tempo indeterminato full-time
- Lavoratori a tempo indeterminato part-time verticale
Iscritti a corsi regolari di:
- scuola primaria o secondaria;
- qualificazione professionale;
- università telematiche, solo se riconosciute legalmente e se i corsi si tengono durante l’orario di lavoro.
A chi non spettano
- Lavoratori a tempo determinato (salvo per sostenere esami)
- Lavoratori autonomi, con partita IVA
- Collaboratori con contratti a progetto o continuativi