Part-time: quando e come è possibile variare l’orario di lavoro
Gentile Cliente,
L’orario di lavoro ordinario del lavoratore subordinato è fissato per legge nella misura di 40 ore settimanali, (anche se alcuni contratti collettivi prevedono un orario ordinario inferiore, ad esempio 38 o 36 ore settimanali).
Si definisce, per questo motivo, “part-time” il dipendente che svolge un orario di lavoro inferiore a quello ordinario stabilito dal contratto collettivo.
L’orario di lavoro deve essere definito in maniera precisa sia in relazione alla sua quantità che per quanto riguarda la sua articolazione e il datore di lavoro non ha la libertà di variare univocamente l’orario di un dipendente part-time. Ciò è possibile soltanto laddove sia stabilita una flessibilità oraria per la quale il lavoratore abbia prestato in forma scritta il suo consenso, in applicazione delle cosiddette clausole elastiche.
Nel contratto di lavoro a tempo parziale devono essere indicate le ore di attività in maniera precisa e puntuale, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno.
La variazione dell’orario di lavoro deve avvenire sempre per iscritto; inoltre, deve essere comunicata al Centro per l’impiego, tramite l’invio del modello Unilav, nei casi di passaggio dal tempo parziale al tempo pieno, o viceversa. In caso di modifica dell’orario di lavoro, che, però, rimanga comunque a tempo parziale, non è necessario effettuare alcuna comunicazione al centro per l’impiego.
Obblighi contrattuali
Le clausole elastiche si applicano al contratto a tempo parziale:
- se previste dal contratto collettivo, anche territoriale o aziendale, e stipulate per iscritto col lavoratore;
- se datore e lavoratore le pattuiscono in sede protetta, laddove non previste dal contratto collettivo, davanti a una commissione di certificazione (presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro, in sede sindacale e anche presso i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro).
L’aumento delle ore lavorative nell’accordo, inoltre, deve prevedere una maggiorazione della paga oraria, per il dipendente, pari almeno al 15% della retribuzione oraria globale di fatto e un preavviso minimo da fornire al dipendente pari a 2 giorni.
Le clausole elastiche devono prevedere, a pena di nullità:
- le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso minimo di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale dell’attività e variarne in aumento la durata;
- la misura massima dell’aumento orario, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.
Revoca del consenso alla flessibilità
Ai lavoratori che versano in particolari condizioni di salute o familiari (come specificate all’art. 8, commi 3-5, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) oppure ai lavoratori studenti (art. 10, comma 1, Legge 20 maggio 1970, n. 300) è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.
Modifica del contratto di lavoro per casi particolari
La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale è ammessa su accordo delle parti risultante da atto scritto.
La trasformazione da full-time a part-time, sia nel settore pubblico che privato, è espressamente prevista dalla legge al ricorrere di determinate condizioni:
- lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa;
- patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104) che abbia necessità di assistenza continua;
- richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente con disabilità grave (art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104).