Novità decreto Milleproroghe: la causale individuata tra le parti, per giustificare l'instaurazione dei contratti a termine, potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre 2025
Gentile Cliente,
Nella bozza del decreto Milleproroghe per l’anno 2025, approvato lo scorso 9 dicembre dal Consiglio dei Ministri, è stata prevista la proroga fino al 31 dicembre 2025, della disposizione contenuta nell’art. 19, comma 1, lettera b), del TU sui contratti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015), che prevede la possibilità, qualora non siano state previste causali da parte dei contratti collettivi di qualsiasi livello, di applicare ai contratti a termine più lunghi di 12 mesi una motivazione individuata dal datore di lavoro ed il lavoratore tra le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.
Il citato art. 19, al comma 1, prevede l’obbligo di apporre al contratto a tempo determinato una causale all’avvio del rapporto di lavoro qualora si stia stipulando un primo contratto superiore a 12 mesi con il lavoratore, ovvero qualora si superino i 12 mesi con più contratti a tempo determinato e/o in somministrazione a termine, sempre con il medesimo lavoratore. In pratica, va identificato un motivo per il quale è stato stipulato un contratto a termine e non un contratto a tempo indeterminato, il quale costituisce “la forma comune di rapporto di lavoro” (art. 1 d.Lgs. n. 81/2015).
Come si applica la causale individuata tra le parti?
L’art. 19, prevede 2 macro-causali che possono essere utilizzate al superamento dei 12 mesi in contratti a termine:
- Sostituzione di altri lavoratori: il lavoratore è assunto per sostituire un lavoratore/lavoratrice con rapporto già in essere in azienda, ma ora assente con il diritto alla conservazione del posto di lavoro. In questo caso il rapporto a termine dovrà essere rapportato all’assenza del lavoratore sostituito. Una eventuale prosecuzione dell’assenza oltre la data inizialmente prestabilita potrà portare alla prosecuzione anche del contratto a termine, fino al rientro del sostituito ovvero fino alla durata massima complessiva, stipulabile con il sostituto (24 mesi ovvero quanto stabilito dalla contrattazione collettiva).
- Causali fornite dai contratti collettivi: è possibile attivare un contratto a tempo determinato per uno dei casi previsti dalla contrattazione collettiva.
Le causali contenute nei contratti collettivi rappresentano casistiche tra le quali scegliere quella più attinente alla situazione realmente presente in azienda e che ci porta a scegliere un contratto a tempo. Per tale motivo, la durata del contratto dovrà essere proporzionata al bisogno.
Qualora la contrattazione collettiva non abbia recepito la delega fornita dal legislatore e quindi non abbia indicato proprie causali, la motivazione, per avviare un contratto a termine, può essere individuata dalle parti (lavoratore e datore di lavoro), in base alle specifiche “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva”.
Quest’ultima casistica può essere ripresa anche se la contrattazione collettiva abbia richiamato ipotesi previste dalla legge ed oggi non più in essere in quanto modificate dal D.L. n. 48/2023. Viceversa, non potranno essere indicate causali, di natura contrattuale, qualora le stesse siano state previste a tempo e cioè limitatamente ad un determinato periodo.
Si ribadisce che la causale, da indicare nel contratto individuale, non dovrà essere generica ma rappresentare il reale fabbisogno temporaneo dell’azienda e dovrà persistere per tutta la durata del rapporto di lavoro, proroghe comprese. In particolare, dovrà essere una specifica esigenza oggettivamente verificabile, che attiene al singolo contratto che si sta stipulando.
La norma dispone che in caso di stipulazione di un contratto senza motivazione o con motivazione non veritiera, qualora obbligatoria, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.