NASpI: requisiti più stringenti per ottenerla nel 2025
Gentile Cliente,
Dal 1° gennaio 2025, la Legge di Bilancio 2025 introduce requisiti più severi per accedere alla NASpI in caso di dimissioni volontarie e successivo licenziamento. In particolare, per eventi di disoccupazione verificatisi dopo dimissioni o risoluzione consensuale, sarà necessario dimostrare almeno 13 settimane di contribuzione maturate nel rapporto di lavoro successivo per poter richiedere l'indennità.
Ricordiamo i requisiti generali stabiliti dalla normativa per l’accesso alla NASpI:
- Stato di disoccupazione involontaria;
- Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione.
Considerando il requisito dello stato di disoccupazione involontaria, sono esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, eccetto:
- Dimissioni per giusta causa.
- Dimissioni della madre durante la maternità o del padre entro il primo anno di vita del figlio.
- Dimissioni per variazioni sostanziali delle condizioni di lavoro (es. trasferimenti in sedi distanti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.).
Ai fini del rispetto del requisito delle 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (INPS circ. n. 94/2015).
Nello specifico, si considerano utili: i contributi previdenziali, i contributi figurativi; i periodi di lavoro all'estero in Paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione; i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di 5 giorni lavorativi nell'anno solare.
Diversamente, non sono considerati utili i periodi di: lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale; malattia e infortunio sul lavoro con integrazione o meno della retribuzione da parte del datore di lavoro (INPS mess. n. 2875/2017); cassa integrazione straordinaria, ordinaria o in deroga con sospensione dell'attività a zero ore; assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità; aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o sindacali
Quali sono le novità introdotte dal 1° gennaio 2025?
Dal 1° gennaio 2025, vi sarà possibilità di accedere alla NASPI solo per quei lavoratori che nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la NASpI dopo aver cessato un precedente rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione utile maturate nel corso del rapporto di lavoro che ha comportato il licenziamento.
Tale requisito non viene richiesto in caso di:
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni della lavoratrice madre intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
- dimissioni lavoratore padre entro il 1° anno di vita del figlio che abbia usufruito del congedo di paternità obbligatorio;
- risoluzione consensuale del rapporto nell’ambito della procedura di conciliazione preventiva e obbligatoria svolta presso l’ITL in caso di licenziamento per gmo da parte di azienda che rientra nell’ambito di applicazione della tutela reale (art. 7, L. n. 604/1966);
Pertanto, a titolo esemplificativo: qualora il lavoratore si dimetta nel 2025 per poi essere assunto da un nuovo datore di lavoro e con questo si verificasse una perdita involontaria dell’occupazione nel 2025, sarà necessario che tra la data di assunzione e quella di risoluzione siano trascorsi almeno 13 settimane di periodi di contribuzione utile.