NASpI e DIS-COLL: le regole per i lavoratori sportivi
NASpI lavoratori sportivi:
I destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI sono i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinate (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).
L'importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile, calcolata secondo le indicazioni dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l’anno 2023, all'importo di 1.352,19 euro e, per l’anno 2024, pari o inferiore a 1.425,21 euro, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell'anno precedente.
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL:
Nell'area del dilettantismo, i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale e che a tale fine sono iscritti, con decorrenza dal 1° luglio 2023, alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Per tali lavoratori è dovuta la contribuzione derivante dall’applicazione, sui compensi relativi ai rapporti di lavoro sportivo, delle aliquote pari al 2,03 per cento per la tutela della maternità, della malattia e della disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL).
I lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, possono accedere alla prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
Può essere riconosciuta l’indennità DIS-COLL qualora sia soddisfatto - oltre al requisito dello stato di disoccupazione di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 - il requisito di un mese di contribuzione in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati - derivante dai rapporti di collaborazione - relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile. L’indennità DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile, è pari al 75 per cento del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2023, all’importo di 1.352,19 euro e, per l’anno 2024, pari o inferiore a 1.425,21 euro, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
La prestazione non può, comunque, superare la durata massima di 12 mesi.