NASpI e attività di lavoro autonomo e subordinato: quando vi è compatibilità?
Gentile Cliente,
Vi sono molteplici ipotesi di cumulabilità tra lo svolgimento di attività lavorativa e la percezione della NASpI. L’INPS ha aggiornato, con il messaggio n. 1414 del 2024, il limite di reddito annuo da lavoro dipendente o parasubordinato che è pari a 8.173,91 euro per l’anno 2023 e a 8.500 euro per l’anno 2024. Il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024.
Vediamo i diversi casi di cumulabilità:
- Rapporto di lavoro subordinato
Il dipendente che sottoscrive un contratto a tempo indeterminato o determinato con durata superiore ai sei mesi può continuare a percepire la NASpI, con un importo ridotto dell’80% del reddito, solo se il reddito prodotto è inferiore a 8.500 euro annui. In questo caso occorre comunicare all’INPS entro un mese dall’assunzione il reddito presunto.
In caso di contratto a tempo determinato con durata fino a sei mesi:
- se il reddito annuo è inferiore a 8.500 euro, permane il diritto alla NASpI con importo ridotto dell’80% del reddito;
- se il reddito annuo è superiore a 8.500 euro il diritto alla NASpI è sospeso per la durata del contratto.
- Lavoro part-time
Se il lavoratore cessa da uno solo di due diversi rapporti di lavoro part-time, e ha un reddito inferiore a 8.500 euro, può mantenere il lavoro part-time e chiedere la NASpI, che anche in questo caso sarà ridotta dell’80% del reddito. Occorre comunicare all’INPS il reddito annuo previsto per la prestazione lavorativa che permane in essere.
- Borse di studio, stage e tirocini
La titolarità di borse lavoro, stage e tirocini professionali, comporta la percezione di redditi che, sotto il profilo fiscale, sono assimilati a quelli da lavoro dipendente. Tuttavia, in considerazione del fatto che questi percorsi non posso essere equiparati allo svolgimento di un’attività lavorativa vera e propria è prevista l’integrale cumulabilità con l’indennità NASpI.
Nei casi invece di assegnisti e dottorandi di ricerca titolari di borse di studio e assegni di ricerca coperti anche dalla prestazione di disoccupazione, l’importo spettante per la NASpI viene ridotto.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo.
N.B. L’obbligo di comunicazione permane anche in caso di reddito presunto pari a zero.
- Prestazioni di lavoro occasionali
Sono le prestazioni di lavoro autonomo occasionale derivanti attività lavorative di tipo autonomo che generano, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.
Tali compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.
Il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’INPS il compenso derivante dalla predetta attività.
- Lavoro accessorio
In caso di prestazioni di lavoro accessorio:
- se il compenso percepito in ciascun anno civile non supera i 3.000 euro, l’indennità è interamente cumulabile;
- se i compensi percepiti per lavoro accessorio superano detto limite ma si attestano al di sotto dei 7.000 euro per anno civile, la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
N.B. Il beneficiario dell’indennità NASpI è in ogni caso tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio il compenso derivante da tale attività.
- Lavoro intermittente
In caso di prestazione di lavoro a chiamata occorre distinguere la fattispecie in relazione alle condizioni contrattuali:
- senza obbligo di risposta alla chiamata, l’erogazione della NASpI da parte dell’Istituto viene sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa mentre può essere riconosciuta durante i periodi non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra.
- con erogazione dell’indennità di disponibilità, la NASpI potrà essere corrisposta soltanto se il reddito percepito dal lavoratore si attesta al di sotto degli 8.500 euro.
N.B. Il percettore di NASpI è obbligato a comunicare all’Istituto, entro il termine di un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa.
- Liberi professionisti
La percezione ordinaria dell’indennità è consentita fino al limite di reddito pari a 5.500 euro.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
- Amministratore, consigliere e sindaco di società
I compensi corrisposti ad amministratori, sindaci e consiglieri di società sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, in presenza dei quali l’importo della prestazione viene erogata in misura ridotta entro il limite di reddito pari a 8.500 euro.
Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.