Maxi deduzione costo del lavoro: regole e modalità di calcolo per il 2025-2026
Gentilissimi clienti,
Il disegno di legge di Bilancio proroga per gli anni 2025 e 2026 la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
La misura prevede, per imprese e professionisti, una maggiorazione del 20% della deduzione relativa all’incremento di costo del lavoro sostenuto per le assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, per cui
si registri un incremento occupazionale medio, percentuale che sale al 130% nel caso di assunzioni stabili di lavoratori considerati svantaggiati.
Come si calcola il computo dei lavoratori?
Quanto incide l’agevolazione sul costo del lavoro?
Proroga della maxi-deduzione per le assunzioni
Nello specifico, il testo del DDL di Bilancio prevede la proroga per gli anni 2025 e 2026 della cosiddetta MAXI DEDUZIONE 120%/130%, introdotta dal D.Lgs. n. 216/2023.
In base alle attuali previsioni, le caratteristiche di questa misura (che produrrà i suoi primi effetti solo al termine del periodo di imposta 2024) saranno totalmente confermate, senza prevedere modifiche alle
attuali disposizioni normative e di prassi.
Le attuali disposizioni normative prevedono, per imprese e professionisti, una maggiorazione del 20% della deduzione relativa all’incremento di costo del lavoro sostenuto per le assunzioni di dipendenti
a tempo indeterminato, per cui si registri un incremento occupazionale medio; questa percentuale sale al 130% nel caso di assunzioni stabili di lavoratori considerati svantaggiati (quali i soggetti
disabili, i giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, le mamme con almeno due figli, le donne vittime di violenza, gli ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrano i requisiti per
l’assegno di inclusione).
L’incentivo, così come stabilisce la relazione illustrativa del disegno di legge di Bilancio giunta in Parlamento, deve essere calcolato su base mobile, caratterizzata da un incremento occupazionale in ciascuno
dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
A conferma di quanto già previsto per il 2024, la maggiorazione non si applica ai soggetti in regime forfettario e alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o
altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.