MAXI DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO: QUANTO CONVIENE
Gentili clienti,
Alla luce delle modalità attuative definite dal decreto del 25 giugno 2024, è confermata l’applicazione della maxi deduzione del costo del lavoro in vigore per il 2024 (art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023).
I beneficiari sono i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, appartenenti alle seguenti categorie:
- imprese individuali;
- società di persone ed equiparate;
- esercenti arti e professioni, anche in forma associata.
Sono escluse le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa.
Requisiti:
- svolgimento della normale attività sin da una data precedente al 1° gennaio 2023;
- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 deve essere superiore al numero medio delle persone stabilmente impiegate nel 2023;
- il numero complessivo dei dipendenti (sia a tempo indeterminato che determinato) in forza al 31 dicembre 2024 deve essere superiore a quello medio del 2023.
L’agevolazione spettante al datore di lavoro consiste in una maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nella misura del 20% e di un’ulteriore deduzione, nella misura del 10%, in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (definiti nell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 216/2023).
La maxi deduzione è applicabile unicamente per il periodo d’imposta 2024.
I lavoratori meritevoli di maggiore tutela, citati poc'anzi, sono:
- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'art. 2, numero 99), del regolamento (UE) n.651/2014;
- persone con disabilità;
- donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza;
- giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'art. 27, co. 1, D.L. n. 48/2023 (convertito, con modificazioni, l. 85/2023);
- lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza che siano decaduti dal beneficio e che non integrino i requisiti per l'accesso all'assegno di inclusione.
Devono essere inclusi nel computo i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato trasformato a tempo indeterminato nel corso del 2024, i soci lavoratori di società cooperative, i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.
Il maggior costo si determina applicando in bilancio o in dichiarazione dei redditi il 20% (o il 30%) al minore dei due seguenti elementi:
- costo del lavoro 2024 relativo ai dipendenti di nuova assunzione;
- incremento del costo complessivo del personale iscritto a conto economico per le imprese, ovvero pagato per i professionisti, nell’esercizio 2024 rispetto al 2023.
Attenzione
Qualora l’incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in presenza di entrambe le categorie di lavoratori, il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, è ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascuna di esse.