Mansioni inferiori: sì se solo marginali e legate a ragioni contingenti
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 29 marzo 2019, n. 8910, ha stabilito che l’attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, anche se il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali, anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del suo livello. Tale utilizzo deve, inoltre, essere richiesto per motivate esigenze aziendali, collegate a ragioni contingenti, non diversamente risolvibili.