Malattia e visita fiscale: nessuna sanzione al dipendente “sotto alla doccia” che non sente il campanello
Gentile Cliente,
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 18 luglio 2022, n. 22484, ha stabilito che l’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti domestiche.
Nella specie, la Suprema Corte ha annullato la sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogata a un lavoratore in malattia che, al momento della visita di controllo, non aveva sentito suonare il campanello di casa perché “sotto la doccia” e ciò aveva impedito l’accesso del medico fiscale nell’abitazione.