Malattia del dipendente durante le ferie, come comportarsi?
Gentile Cliente,
ferie e malattia sono due istituti che trovano pari tutela nell’ambito della Costituzione; in particolare, l art. 36 della Costituzione sancisce il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite, mentre il successivo art. 38della Costituzione stabilisce il diritto per i lavoratori alla tutela retributiva e previdenziale in caso di malattia.
Malattia vs ferie: regole di precedenza
Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro può succedere che una malattia insorga durante o poco prima la fruizione delle ferie. Come ci si comporta in questi casi?
Per quanto riguarda l’ipotesi della malattia insorta durante le ferie, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2109, c.c., nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.
Tale principio è stato però successivamente “mitigato” dalla giurisprudenza di legittimità che ne ha previsto alcune eccezioni al fine di evitare possibili comportamenti elusivi da parte dei lavoratori.
In particolare, è stato chiarito che:
- lo stato di malattia non ha di per sé un valore sospensivo assoluto, perché il datore di lavoro ha la possibilità di dimostrare che l’evento morboso non ha un’importanza tale da compromettere la funzione ristoratrice delle ferie;
- la malattia insorta durante le ferie non le interrompe automaticamente, in quanto è necessario valutare di volta in volta se lo specifico stato morboso denunciato dal lavoratore impedisca allo stesso effettivamente di godere il riposo e il recupero delle energie psicofisiche propri delle ferie;
- per il diritto al trattamento di malattia è necessario che il lavoratore provveda, secondo le ordinarie norme vigenti, alla certificazione dello stato di malattia.
Malattia, che, secondo le regole ordinarie, prevede:
- obbligo di informazione da parte del lavoratore dell’assenza dal lavoro, secondo i termini e le modalità previste dalla contrattazione collettiva ovvero da regolamenti/policy aziendali;
- certificazione dello stato di malattia secondo le tempistiche ordinarie;
- obbligo di reperibilità nelle fasce orarie dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 per tutti i giorni, feriali e festivi.
L’eventuale contestazione dello stato di malattia e la prova che l’evento morboso impedisca al lavoratore di godere del riposo e del recupero delle energie psicofisiche tipico delle ferie grava in capo al datore di lavoro; onere della prova che potrà avvenire mediante le visite mediche di controllo dello stato di malattia.
Per provare l’inidoneità della malattia a sospendere le ferie sarà necessario, però, non solo chiedere l’effettuazione dell’ordinaria visita di controllo volta a verificare l’esistenza della malattia, ma anche richiedere di valutare se la stessa è compatibile con le ferie.
Sul tema si segnala che l’INPS, con la propria circolare 109/1999 ha fornito le istruzioni in merito alle modalità di comunicazione dello stato di malattia e la procedura da seguire da parte del datore di lavoro per i controlli ai fini della contestazione dell’effetto sospensivo della malattia sulle ferie.
Secondo l’INPS, la data di inizio della malattia coincide col giorno di ricevimento da parte del datore di lavoro della comunicazione dello stato di malattia.