Licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta: obbligo di verifica di adattamenti organizzativi
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 19 dicembre 2019, n. 34132, ha ritenuto che, in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, sussiste l’obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro, purché comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell’invalido; ciò ai fini della legittimità del recesso, in applicazione dell’articolo 3, comma 3-bis, D.Lgs. 216/2003, di recepimento dell’articolo 5, Direttiva 2000/78/CE, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e conforme agli obiettivi posti dal predetto articolo 5.