Licenziamento e dimissioni: come gestire il preavviso
Gentle Cliente,
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia in caso di licenziamento che di dimissioni, di centrale importanza è l’istituto del preavviso, disciplinato dalla legge e la contrattazione collettiva
L’art. 2118 del Codice civile prevede che nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ciascun contraente può recedere dal rapporto nei termini e modi previsti dalla legge e dal contratto collettivo, stabilendo inoltre che, in caso di mancato rispetto, la parte che recede è tenuta a riconoscere all’altra un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non lavorato, la C.d. indennità di mancato preavviso. L’indennità sostitutiva del preavviso ha natura risarcitoria e non retributiva.
Costituiscono una eccezione alla regola generale, “sfuggendo”, pertanto, alla disciplina del preavviso, le seguenti ipotesi di cessazione del rapporto:
1) recesso per giusta causa;
2) la risoluzione consensuale;
3) la risoluzione nel corso o al termine del periodo di prova;
4) la morte del datore di lavoro professionista o ditta individuale (in questo caso non interviene un licenziamento ma una sopravvenuta impossibilità alla prestazione lavorativa).
La durata del preavviso ad oggi viene derogata dalla legge alla contrattazione collettiva, che in genere diversifica la durata del preavviso sulla base del criterio del livello di inquadramento e dell’anzianità di servizio del lavoratore, secondo la logica che più alto è il livello di inquadramento e l’anzianità di servizio, più elevata la sarà la durata del preavviso. In alcuni casi, la contrattazione collettiva prevede termini di durata diversificati a seconda che siamo in presenza di licenziamento o di dimissioni, così come vengono previste durate in mesi di calendario o di effettivo lavoro.
Per quanto riguarda il preavviso, di base è da intendersi lavorato. Ciò significa che: durante il periodo di preavviso il lavoratore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa, con la conseguenza che lo stesso ha diritto a percepire l’ordinaria retribuzione spettante per legge, contratto collettivo e contratto individuale. In tale periodo, il lavoratore avrà diritto a maturare gli ordinari ratei di mensilità aggiuntiva (13° ed eventuale 14° mensilità, qualora prevista), così come avrà diritto a maturare i ratei di ferie, permessi, par/rol ed ex festività, qualora previsti dal CCNL applicato.
Trattandosi, inoltre, di un periodo lavorato, sulle somme retributive erogate durante il preavviso il
lavoratore avrà diritto a maturare anche il TFR.
E’ inoltre importante ricordare che la fruizione di istituti quali ferie e permessi, ordinariamente interrompe il periodo di preavviso; Tuttavia, la legge prevede la possibilità, per la parte che subisce il recesso di chiedere tali istituiti siano goduti durante il preavviso, senza che ciò posticipi l’ultimo giorno di lavoro.