Licenziamento disciplinare: si valuta l’incidenza del comportamento sul rapporto fiduciario
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 21 agosto 2019, n. 21549, ha stabilito che, ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare, irrogato per un fatto che astrattamente può configurare un’ipotesi di reato, la valutazione della gravità del comportamento del dipendente ai fini del giudizio sulla legittimità del licenziamento per giusta causa, come anche di giustificato motivo soggettivo, deve essere comunque compiuta alla stregua della ratio dell’articolo 2119 cod. civ. o dell’articolo 3, L. 604/1966, e cioè tenendo conto dell’incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro al lavoratore, come delle esigenze poste dall’organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione, così che lo stabilire se nel fatto commesso dal dipendente ricorrano o meno gli estremi di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento ha carattere autonomo rispetto al giudizio che del medesimo fatto debba darsi a fini penali.