Le festività pasquali così in busta paga
La giornata di lunedì dopo Pasqua (che quest'anno cade il 10 aprile) è considerata per legge festività infrasettimanale.
I datori di lavoro osservano le disposizioni normative, oltre che quelle della contrattazione collettiva di categoria. In quest'ultimo caso si consiglia sempre di verificare la disciplina della contrattazione collettiva nazionale, territoriale e/o aziendale.
Si riportano alcune note operative sulla materia per gli uffici di amministrazione del personale e/o dei professionisti ordinistici che assistono i datori di lavoro, pubblici e/o privati.
Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposta ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (di solito operai e/o lavoratori somministrati) un trattamento economico di festività rapportato a 1/6 della retribuzione settimanale.
La festività che non coincida con la domenica non comporta un trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio fisso mensile.
Si ricorda che la giornata della Santa Pasqua (festività mobile), che quest'anno ricorre il 9 aprile, pur essendo una festività coincidente sempre con la domenica non comporta quote aggiuntive della retribuzione. È bene sempre ricordare, come anticipato , che in tal caso si deve verificare la disciplina del Ccnl o di eventuali contrattazioni territoriali o aziendali, che possono prevedere una disciplina migliorativa, nel senso che si può prevedere il pagamento anche di detta giornata.
Infatti , solo a titolo esemplificativo , si ricorda la disciplina di alcuni contratti che hanno diverse declinazioni applicative.
Per i Servizi di pulizia delle aziende artigiane la ricorrenza del giorno di Pasqua è considerato giorno festivo. Nel caso in cui le ricorrenze festive cadano in giornata di riposo settimanale spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile.
Per gli Alimentari aziende industriali relativamente al settore olio e margarina, a fronte del giorno di Pasqua, è prevista la concessione di un giorno aggiuntivo di ferie.
Per la Gomma plastica delle aziende industriali in occasione della Pasqua, ove non vi sia uno spostamento, viene corrisposto al lavoratore, in aggiunta alla retribuzione mensile, l'importo di 1/25° della retribuzione mensile, calcolata con riferimento agli elementi ed alle modalità previsti dall'art. 19 del medesimo contratto.
Per i Servizi di pulizia delle aziende industriali nel caso in cui la Pasqua cada in giornata di riposo settimanale spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile.
Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto, oltre al compenso spettante di cui sopra, anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: si fa pertanto rinvio alla loro consultazione.
Lavoratori fruitori di integrazioni salariali - Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig /Fis, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori: a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana; sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
In sintesi:
– retribuzione a ore: sempre a carico del datore di lavoro le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nonché tutte le festività che cadono nei primi 15 giorni dall'inizio della Cig/Fis . Dopo i primi 15 giorni, sono a carico dell'Inps le festività infrasettimanali escludendo sempre sabati e domeniche.
– Cig a orario ridotto: a carico del datore di lavoro.
Anf – Si ricorda, al netto di casi specifici, che oramai dal 1° marzo 2022 è in vigore l'Assegno unico universale pagato direttamente da Inps. In tal caso vige la nuova disciplina a carico dell'Istituto, fatti salvi i casi residuali in cui è a carico del datore.
Regime fiscale e previdenziale - La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini dell'imponibile previdenziale, unitamente a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore. La stessa retribuzione, al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente di cui sopra, concorre alla determinazione dell'imponibile fiscale su quanto percepito dal lavoratore nel mese di aprile.