La festività del 25 aprile 2022 in busta paga
Gentile Cliente,
Il 25 aprile (Festa della Liberazione) è giornata festiva e quest'anno è coincisa con il lunedì.
Appare utile fare il consueto punto circa gli adempimenti a cui sono tenuti gli uffici del personale e/o i consulenti.
Sono festive, oltre le domeniche, ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260, le giornate del 25 aprile e del 1° maggio, nonché le seguenti giornate:
- il 1° gennaio;
- il giorno dell'Epifania (6 gennaio);
- il giorno di lunedì dopo Pasqua (mobile);
- il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto);
- il giorno di Ognissanti (1º novembre);
- il giorno dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
- il giorno di Natale (25 dicembre);
- il giorno 26 dicembre.
Tutti i datori di lavoro devono osservare le disposizioni di legge, oltre che quelle della contrattazione collettiva. Se la festività nazionale coincide con la domenica ai lavoratori spetta una quota aggiuntiva di retribuzione. Tale quota è pari, fatta salva diversa previsione contrattuale, ad 1/26 della retribuzione mensile fissa per i lavoratori retribuiti mensilmente e ad 1/6 per quelli retribuiti settimanalmente. La festività invece che non coincida con la domenica non comporta un trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio. Per i lavoratori non retribuiti in misura fissa, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, invece compete una quota di retribuzione che si determina ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario normale settimanale. Il diritto alla quota di retribuzione aggiuntiva riconosciuto ai lavoratori retribuiti in misura fissa in caso di coincidenza di una festività con la domenica non spetta invece in caso di coincidenza della stessa con il sabato non lavorativo (vedi nota Ministero del Lavoro n. 1664/2006). A tal riguardo si ricorda che il normale orario di lavoro è concentrato nell'arco di cinque giorni settimanali, il sesto sarà semplicemente, agli effetti di tutti gli istituti contrattuali, come non lavorativo e non anche come festivo
Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto, oltre al compenso spettante di cui sopra, anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: si fa pertanto rinvio alla loro consultazione.
Lavoratori in Cig/Fis
Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig /Fis, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
- a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
Per riepilogare:
- Retribuzione a ore: sempre a carico del datore di lavoro le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nonché tutte le festività che cadono nei primi 15 giorni dall'inizio della Cig/Fis . Dopo i primi 15 giorni, sono a carico dell'Inps le festività infrasettimanali escludendo sempre sabati e domeniche.
- Cig a orario ridotto: a carico del datore di lavoro.
Anf – Si ricorda, al netto di casi specifici, che dal 1° marzo 2022 è in vigore l'Assegno unico universale pagato direttamente da Inps.
Regime fiscale e previdenziale - La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini dell'imponibile previdenziale, unitamente a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore. La stessa retribuzione, al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente di cui sopra, concorre alla determinazione dell'imponibile fiscale su quanto percepito dal lavoratore nel mese di aprile, unitamente alle altre festività ricorrenti in detto mese.