La certificazione della parità di genere e l’esonero contributivo
Gentili clienti,
Entro il 15 ottobre i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, in possesso della certificazione della parità di genere possono rettificare i dati inseriti nelle domande già trasmesse per accedere all'esonero contributivo. L’INPS ha rilevato che in molti casi i datori di lavoro interessati hanno indicato una retribuzione media mensile globale non coerente perché inferiore a quella effettiva.
L’art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006) ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2022, la “Certificazione della parità di genere” per favorire l’adozione di politiche per la parità di genere e migliorare la possibilità per le donne di accedere al mercato del lavoro, di incrementare la loro leadership e di armonizzare i tempi di vita.
Le condizioni che rendono discriminatorie le modifiche organizzative e degli orari di lavoro sono:
- condizioni di svantaggio rispetto alla generalità dei lavoratori;
- limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita e alle scelte aziendali;
- limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento e progressione di carriera.
L’art. 5 della legge n. 162/2021 ha previsto che i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, in possesso della certificazione di parità hanno diritto ad un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dell’1%, con un limite massimo di 50.000 euro annui. Tale beneficio è parametrato su base mensile, fruibile per un numero di mensilità pari a quelle di validità della certificazione.
Tale certificazione si ottiene nel rispetto di parametri stabiliti dal D.P.C.M. 29 aprile 2022 (norma Uni 125:2022), è volontaria ed è rilasciata da organismi accreditati.
Tra altri vantaggi troviamo sicuramente il miglioramento dell’immagine aziendale, traducibile in una maggior attrattività per talenti e per i clienti, la promozione di un ambiente di lavoro più equo e inclusivo e l’eventuale attribuzione di punteggi premiali per la partecipazione a bandi di gara ovvero per la valutazione di progetti utili all’ottenimento di fondi europei, nazionali e regionali.
Si ricorda che il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), ferme restando le seguenti ulteriori condizioni:
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Al fine di apportare le dovute correzioni ai dati erroneamente indicati nelle domande già presentate, i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata. La rinuncia è necessaria affinché tali datori di lavoro possano presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni riguardanti la retribuzione media mensile globale. La rinuncia e la nuova richiesta devono essere effettuate entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.