Il godimento delle ferie e il rapporto con altre assenze
Gentili clienti,
Il godimento del periodo di ferie spettante può essere interrotto per determinate cause oppure per il sovrapporsi ad altri eventi.
Di seguito si riportano sinteticamente alcune delle casistiche di maggiore rilievo.
Ferie e malattia
Se la malattia è insorta prima dell'inizio del periodo delle ferie (programmate) e la stessa si protrae durante lo stesso periodo feriale, lo stato morboso decorre regolarmente senza incidere sulle ferie
spettanti, che saranno godute in un momento successivo.
Se la malattia sopravviene alle ferie, l'evento morboso sospende il decorso delle stesse, a condizione che:
- La malattia venga tempestivamente comunicata;
- Vengano osservate le eventuali condizioni contemplate sul punto dalla contrattazione collettiva.
Ferie e festività
La legge e di norma la contrattazione collettiva prevedono che i giorni festivi non possano essere computati nella durata minima delle ferie. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui una festività cade nel periodo di
ferie, è possibile prolungare il periodo feriale stesso. In alternativa,
potrebbe essere prevista la possibilità di corrispondere il relativo trattamento economico senza spostare il periodo feriale. Ricorrendo tale ultima ipotesi, la scelta circa l'opzione è rimessa al datore di lavoro.
Ferie e cassa integrazione
Nell'ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa, ovvero in caso di cassa integrazione a zero ore, il godimento delle ferie può essere rinviata alla ripresa dell’attività.
È invece, da ritenersi non giustificato un eventuale differimento di concessione delle ferie, residue ed infra – annuali, nelle ipotesi di CIG (ordinaria, straordinaria, in deroga) parziale (c.d. ad orario ridotto);
questo perché in tale circostanza deve comunque essere garantito al
lavoratore il ristoro psicofisico correlato all'attività svolta, anche in misura ridotta.
Ferie e ricovero del figlio
La malattia del bambino fino a 8 anni di età che comporti il ricovero ospedaliero dello stesso, interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie
Ferie e periodo di comporto
Il lavoratore può sostituire alla malattia il godimento delle ferie maturate, con la finalità di sospendere il decorso del periodo di comporto.
In tali casi non sarebbe costituzionalmente corretto precludere il diritto alle ferie in ragione delle condizioni psico-fisiche inidonee al loro pieno godimento - non potendo operare, a causa della probabile
perdita del posto di lavoro conseguente al superamento del comporto, il criterio
della sospensione delle stesse e del loro spostamento al termine della malattia - perché si renderebbe così impossibile la effettiva fruizione delle ferie.
Ove abbia ricevuto apposita richiesta in tal senso dal lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver tenuto conto con la propria decisione del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad
evitare, attraverso la richiesta, la possibile perdita del posto di lavoro per
esaurimento del periodo di comporto.
Ferie e preavviso
Secondo l'articolo 2109 del Codice civile, il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie.
Ferie e periodo di prova
Salvo diverse disposizioni stabilite dalla contrattazione collettiva, il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, deve ritenersi escluso in relazione ai giorni in cui
la prestazione lavorativa non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto di prova stesso. Tra questi ultimi si può includere il godimento delle ferie annuali, che tra l'altro,
tenuto conto della specifica funzione delle stesse, difficilmente avviene nel corso del periodo di prova.
Ferie e congedo di maternità
Secondo l'articolo 22 del D.Lgs. 151/2001, le ferie spettanti non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità e di paternità.
Ferie e congedo parentale
Secondo l'articolo 34 del D.lgs. 151/2001, le ferie spettanti non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo parentale.
Attraverso il messaggio 19772/2011, l'Inps ha fornito una serie di chiarimenti in ordine ai criteri di computo e indennizzo dei giorni di congedo parentale con particolare riguardo alle ipotesi (tra cui le ferie)
nelle quali il congedo risulti inframmezzato. Richiamando il messaggio 28379/2006 dello stesso istituto, l'Inps ha precisato che, ai fini del computo e dell'indennizzo dei giorni di congedo parentale, i giorni
festivi, le domeniche ed i sabati (in caso di settimana corta) che ricadono all'interno di un periodo di ferie, non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto congedo parentale.
Ferie e funzioni elettorali
Non possono essere considerati come giorni di ferie i periodi di attività svolta per adempiere funzioni presso i seggi elettorali.
Richiamo in servizio del lavoratore
Sovente la contrattazione collettiva disciplina la possibilità per il datore di lavoro, a fronte di situazioni legittimanti, di richiamare il lavoratore che abbia già iniziato a fruire delle ferie concessegli dal datore di
lavoro. In questi casi il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni datoriali e quindi a riprendere servizio.
In tema di richiamo in servizio, la contrattazione collettiva ha un ruolo preminente; i contratti collettivi stabiliscono infatti le regole e le causali legittimanti il richiamo e regolamentano gli eventuali aspetti di
natura economica.
Il lavoratore richiamato ha diritto di effettuare il periodo di ferie che ancora gli spetta in un momento successivo, che potrà essere concordato con il datore di lavoro.