I permessi retribuiti a disposizione del lavoratore
Gentile Cliente,
I lavoratori dipendenti possono assentarsi occasionalmente dal lavoro facendo ricorso ai "permessi" che la legge e i contratti collettivi di lavoro regolamentano, a volte riconoscendo la copertura retributiva dell'assenza, a volte riconoscendo solo il diritto di assentarsi dal lavoro ma senza retribuzione. I permessi possono essere fruiti dal lavoratore previa richiesta da presentare, il più delle volte, al datore di lavoro, il quale concederà o meno il suo assenso in relazione alle proprie esigenze organizzative e produttive.
I "permessi retribuiti" più noti sono: i permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) o i permessi ereditati dalla contrattazione collettiva per effetto della soppressione di quattro giornate festive in passato celebrate nel calendario civile (c.d. ex festività). La misura dei permessi ROL varia da contratto a contratto, mentre i permessi ex festività corrispondono normalmente a 32 ore, 8 ore per ciascuna delle quattro festività soppresse. Il lavoratore, tuttavia, ha diritto ad un'altra serie di assenze retribuite spettanti per legge o per contratto collettivo, oltre alla concessione di congedi.
Permessi per lutto e grave infermità
L'art. 4, comma 1, della L. 53/2000, riconosce alla lavoratrice o al lavoratore, il diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, nel caso in cui si verifichi il decesso o una grave infermità, purché documentata, del coniuge o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente. Il permesso è concesso anche se il decesso o la grave infermità riguardi il convivente se la convivenza risulti da certificazione anagrafica. Restano esclusi, dunque, gli "affini" ossia i parenti del coniuge.
Per quanto disposto dalla norma citata, i soggetti per i quali è ammessa la fruizione dei permessi per lutto e grave infermità sono:
- coniuge, anche se legalmente separato;
- parenti di primo grado, anche non conviventi: figli e genitori;
- parenti di secondo grado, anche non conviventi: fratelli e sorelle, nonni, nipoti (figli dei figli);
- il Convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.
La richiesta del lavoratore
Per poter fruire di tali permessi, il lavoratore è tenuto a comunicare preventivamente al datore di lavoro la natura della richiesta, ossia se trattasi di lutto o di grave infermità, e in quali giorni intende assentarsi.
Al rientro in servizio, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro la documentazione idonea a giustificare l'evento occorso.
Nel caso di permesso richiesto per "grave infermità", i lavoratori possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, condizioni diverse di godimento, con accordo in forma scritta. L'accordo deve prevedere la diversa modalità di espletamento dell'attività lavorativa con conseguente riduzione dell'orario di lavoro per un numero di ore che complessivamente non sia inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. Se viene adottata la riduzione giornaliera in ore, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, al venir meno della quale, il lavoratore deve riprendere l'attività lavorativa ed eventuali permessi non goduti possono essere utilizzati per un eventuale altro evento.
I contratti collettivi di lavoro possono tuttavia prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Permessi Studio
L'art. 10, L. 300/1970 ha sancito il diritto per i lavoratori studenti di ottenere turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami esentandoli dall'obbligo di effettuare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti che devono sostenere prove di esame hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
I soggetti interessati devono essere iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in "scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali".
è utile ricordare che ai sensi dell'art. 5, L. 53/2000 i lavoratori che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, ovvero alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Il congedo può essere richiesto per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa e potrebbe non essere concesso dal datore di lavoro che potrebbe differirne il periodo a fronte di comprovate esigenze organizzative.
Durante tale congedo il dipendente non matura retribuzione, né anzianità di servizio ma conserva il posto di lavoro e può procedere al riscatto del periodo di congedo e all'eventuale versamento dei contributi volontari.
La contrattazione collettiva stabilisce sia il numero delle ore spettanti per la frequenza dei corsi di studio (nella maggior parte dei contratti prevista per un numero di ore 150 in un triennio), sia l'arco temporale nel quale tali permessi possono essere concessi, oltre alla percentuale dei lavoratori in caso di contemporanea richiesta di permessi studio e le modalità di concessione del congedo per formazione.
Permessi retribuiti per la donazione del sangue
In caso di assenza dovuta a donazione di sangue, al lavoratore spetta il trattamento a carico dell'INPS di cui alla L. 219/2005 che all' articolo 8 dispone che i lavoratori dipendenti donatori di sangue e di emocomponenti che si assentano dal lavoro per effettuare una donazione di sangue dunque, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per la durata di 24 ore dal momento in cui si assentano per la donazione, conservando la normale retribuzione che sarà coperta da contribuzione figurativa.
Il relativo trattamento economico, che non dovrà essere assoggettato a contributi assicurativi e previdenziali, viene corrisposto direttamente dal datore di lavoro il quale lo porrà a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, avendo cura di indicare l'apposito codice nel flusso UniEmens, Codice Evento "DON Donazione sangue (art. 13, L. 107/1990)".
Permessi Elettorali
I lavoratori dipendenti chiamati ad operare presso i seggi elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo in cui sono tenuti a presenziare le operazioni elettorali, previa richiesta scritta al datore di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, oltre al compenso erogato dallo Stato.