Fringe benefit, esenzione anche con carta nominativa
Gentile Cliente,
I fringe benefit sono da considerarsi esenti anche se assegnati mediante carta di debito. È quanto emerge dalla risposta a interpello 5/2025, con cui l’agenzia delle Entrate fornisce importanti indicazioni in merito al rapporto tra nuove soluzioni tecnologiche e l’attribuzione da parte del datore ai propri dipendenti di beni e servizi, rientranti nel concetto di welfare aziendale.
Nel caso di specie, il datore di lavoro richiedente avanzava l’intenzione utilizzare una carta di debito, fornita da un provider tecnologico, per erogare fringe benefit ai dipendenti.
Questa carta presentava determinate caratteristiche: era nominativa e utilizzabile solo presso fornitori aderenti al circuito del provider; non era monetizzabile, cedibile o convertibile in denaro; non permetteva un uso promiscuo o commerciale.
Il datore chiedeva conferma circa il fatto che la carta potesse qualificarsi come voucher cumulativo (ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DM 25 marzo 2016) e che i valori in essa contenuti fossero esenti da imposizione fiscale, nel rispetto dei limiti di esenzione previsti per i fringe benefit.
L’Agenzia delle Entrate ha accolto la richiesta, specificando che:
- I fringe benefit possono essere erogati tramite voucher cumulativi, purché nominativi, non monetizzabili, né cedibili;
- Tali voucher possono rappresentare una varietà di beni e servizi, selezionabili tramite piattaforme elettroniche;
- La carta di debito nominativa rientra nei requisiti richiesti, purché rispettati i limiti di esenzione fiscale.