Fondo nuove competenze solo con formatori esterni
Gentile Cliente,
Oltre alla nuova dotazione di 1 miliardo e al rimborso del 60% anziché del 100% della retribuzione oraria dei lavoratori coinvolti, sono diverse le novità contenute nella seconda edizione del decreto ministeriale sul Fondo nuove competenze (Fnc) relative all’attività formativa.
Mentre nella prima edizione l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori da parte datoriale poteva essere costituito da generici «progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze», stavolta il decreto prevede che riguardi processi di innovazione aziendale per la transizione digitale ed ecologica, individuati nelle intese sindacali di rimodulazione degli orari di lavoro. Oltre ai primi, gli altri datori di lavoro che possono accedere al Fnc sono solo quelli che hanno fatto ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale o hanno sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, identificando fabbisogni di adeguamento strutturale delle competenze dei loro lavoratori.
Il decreto prevede che i progetti formativi siano finalizzati all’accrescimento di competenze individuabili nelle classificazioni internazionali riportate in Allegato al testo normativo: per le competenze digitali di base il riferimento è il «DigComp 2.1»; per quelle digitali specialistiche la classificazione europea contenuta nella norma Uni En 16234-1 «e-Competence Framework 3.0»; per le competenze della transizione ecologica la classificazione European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (Esco).
In caso di sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico o di ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, i contenuti formativi dei progetti non riconducibili alla transizione digitale ed ecologica devono comunque essere riferibili alle attività di lavoro classificate nell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni sia in fase di progettazione, sia in fase di attestazione finale.
I progetti formativi devono essere finalizzati al conseguimento di una qualificazione o di singole unità di competenza incluse nelle articolazioni regionali del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Nel caso in cui la qualificazione prevista al termine non sia compresa nel Repertorio, essa deve essere almeno riconducibile nelle aree di attività dell’Atlante del lavoro o in altri standard a valenza nazionale ed europea applicabili.
A differenza della prima edizione, l’attività formativa non può essere erogata dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo. È previsto che essa sia di norma finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali, a condizione che inviino comunicazione all’Anpal dell’intenzione di partecipare all’attuazione degli interventi del Fnc entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale. In questa seconda edizione i Fondi non potranno però inviare istanze cumulative per le imprese che accedono al Fnc attraverso avvisi su conti di sistema.
Nel caso in cui la formazione non sia finanziata da Fondi interprofessionali, è previsto che essa sia erogata «con il concorso» di un ente titolato del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Si tratta di soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati dal ministero dell’Istruzione e da quello dell’Università e Ricerca, dal ministero del Lavoro e quello dello Sviluppo economico, dalle Regioni/Province autonome, comprese le camere di commercio.
Nonostante l’enfasi del decreto sulla certificazione delle competenze acquisite alla fine dei percorsi formativi, è proprio questo disallineamento tra la formazione erogata e quella non erogata dai Fondi interprofessionali ad aumentare il rischio che essa si concluda con un semplice attestato di frequenza perché gli enti formativi accreditati solo da questi fondi non rientrano nella categoria di enti titolati a rilasciare certificazioni di competenze.
Questo rischio è amplificato anche dal dato che sono molti i repertori regionali delle qualificazioni, utilizzati per la messa in trasparenza delle competenze, che non prevedono ancora quelle fissate dal nuovo decreto del Fnc.