ESONERO CONTRIBUTIVO
Esonero contributivo fino a 8mila euro per assumere under 36 e donne svantaggiate
Tra le misure in materia di lavoro contenute nella legge 197/2022 (Bilancio 2023), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 303 del 29 dicembre scorso e in vigore dal 1° gennaio, sono state prorogate dall’Esecutivo alcune agevolazioni, già operanti nel nostro sistema e scadute nel 2022. Si tratta di assunzioni/stabilizzazioni di giovani che hanno meno di 36 anni e di donne in particolari situazioni anagrafiche e occupazionali. Riguardo ai giovani under 36, è previsto un esonero contributivo, nella misura del 100% dei contributi a carico del datore (premio Inail escluso) e con un tetto massimo di 8mila euro annui. La durata dell’esonero è di 36 mesi, elevati a 48 in alcune regioni del Meridione. Possono accedervi tutti i datori di lavoro privati, escluse le imprese del settore finanziario che, nel corso del 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), assumono a tempo indeterminato giovani i quali non abbiano compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni). L’incentivo - che può essere riconosciuto solo se la persona che si assume non sia mai stata occupata con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso della sua vita, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro- è concesso anche in caso di trasformazioni dei contratti a termine riferiti ai medesimi soggetti. Sono esclusi dalla facilitazione le assunzioni di dirigenti nonché di lavoratori intermittenti e di domestici.
QUALI VANTAGGI:
Per i datori di lavoro l’agevolazione consiste nel non versare i contributi a proprio carico nel limite massimo di importo pari a 8mila euro annui. Su questo punto si registra una novità rispetto alla precedente assunzione agevolata, che limitava l’esonero contributivo a 6mila euro annui. Per ogni mese, quindi, la facilitazione sarà pari a 667 euro (8mila/12). Come sempre in questi casi, laddove le assunzioni/stabilizzazioni vengano effettuate con contratto a tempo parziale, il massimale annuo (8mila euro) deve essere proporzionalmente ridotto. In merito all’assetto dell’esonero contributivo, è presumibile ritenere che lo stesso non riguardi: la contribuzione dovuta al Fondo di Tesoreria (per le aziende destinatarie); il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà di cui Dlgs 148/2015; il contributo (0,30%), integrativo della Naspi e destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua; i vari contributi di solidarietà. Va, altresì, ricordato che l’esonero contributivo postula il rispetto: dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (articolo 31 del Dlgs 150/2015), delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, della regolarità contributiva (Durc).
ASSUNZIONI DONNE:
Anche per quanto concerne l’assunzione agevolata delle donne, l’ammontare annuo dell’esonero contributivo è stato elevato a 8mila euro (da riproporzionare in caso di rapporti part time). La norma, che si rivolge esclusivamente alle donne svantaggiate dal punto di vista occupazionale, prevede un incentivo (esonero totale della contribuzione a carico dell’azienda) che riguarda sia le assunzioni, a tempo indeterminato o a termine, sia le stabilizzazioni di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato. Per le assunzioni a tempo determinato l’agevolazione spetta per 12 mesi, elevati a 18 per quelle a tempo indeterminato nonché per le stabilizzazioni.