Dimissioni ordinarie e presentate nei periodi protetti: quali regole e procedure occorre rispettare
In caso di dimissioni del lavoratore, per l’azienda e il professionista che la segue è necessario conoscere bene i diversi regimi applicabili al fine di gestire correttamente l’estinzione del rapporto di lavoro.
Il legislatore, infatti, ha previsto un regime generalizzato e “ordinario”, ma anche un sistema “rafforzato” per determinate categorie di lavoratori, legato alla situazione soggettiva in cui si trovano questi ultimi.
Quali sono le diverse ipotesi che si possono configurare? Quali regole e procedure occorre seguire nei diversi casi?
Le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio di natura negoziale autonoma, esercitabili dal lavoratore senza alcun limite, salvo preavviso, che hanno quale effetto principale quello di estinguere il rapporto
di lavoro nel momento in cui giungono a conoscenza del destinatario. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un’indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe
spettata per il periodo di preavviso.
Tipologie di dimissioni
È possibile distinguere diverse tipologie di dimissioni facendo riferimento alle modalità di trasmissione e alle caratteristiche soggettive dei lavoratori dimissionari:
- dimissioni durante il periodo di prova;
- dimissioni volontarie;
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni lavoratore padre;
- dimissioni lavoratrice madre;
- dimissioni genitori;
- dimissioni matrimonio;
- dimissioni lavoratore a termine.
Dimissioni durante il periodo di prova
Secondo il principio della libera recedibilità sia del datore di lavoro che del lavoratore, entrambe le parti possono recedere liberamente dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova, senza obbligo di
darne preavviso all'altra o di pagare la relativa indennità sostitutiva.
Dimissioni volontarie
Originariamente, le dimissioni erano regolate secondo il generale principio di libertà della forma, in forza del quale la legge non prescrive una determinata forma ai fini della validità dell'atto. Tuttavia, tale
impostazione è stata rivisitata ed è stata imposta la forma telematica "ad substantiam" dell'atto di recesso del lavoratore (art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015).
Restano escluse dalla procedura telematica le dimissioni:
- durante il periodo di prova;
- del lavoratore domestico;
- della lavoratrice madre o del lavoratore padre;
- dei lavoratori marittimi;
- dei dipendenti della pubblica amministrazione;
- intervenute nelle c.d. sedi protette (art. 2113, c. 4, c.c.);
- intervenute presso le Commissioni di certificazione (art. 76, D.Lgs. n. 276/2003);
- relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 26, c. 8-bis, D.Lgs. n. 151/2015).
Al contrario, la forma telematica ad substantiam trova applicazione per le dimissioni per giusta causa per esplicita precisazione del Ministero del Lavoro; in questo senso, viene previsto che nella compilazione
del modulo è possibile indicare la specifica tipologia, inserendo "Dimissioni per giusta causa" come Tipologia di comunicazione.
Procedura telematica
Come detto, è stata prevista una procedura in materia di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale (art. 26, D.Lgs. n. 151/2015).
Entrambe le tipologie di estinzione del rapporto di lavoro devono essere presentate esclusivamente in via telematica, a pena di inefficacia, su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso
il sito www.cliclavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e all'ITL competente.
Dimissioni soggette a convalida
Per le dimissioni riferibili a taluni soggetti, ai fini dell'efficacia delle stesse, non si applica la procedura telematica ad substantiam, ma quella che subordina l'efficacia delle dimissioni alla preventiva convalida
da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio (art. 55, D.Lgs. n. 151/2001), il quale è chiamato a verificare la genuinità e la spontaneità della formazione della volontà della
lavoratrice madre o del lavoratore padre di recedere dal rapporto di lavoro e che le dimissioni non siano indotte o "suggerite" dal datore di lavoro che di queste intende avvalersi, approfittando del singolare
stato emotivo e psicologico del lavoratore medesimo.
Dimissioni e matrimonio
Sono da ritenersi nulle le dimissioni presentate nel periodo intercorrente tra la data di richiesta di pubblicazione del matrimonio e un anno dopo la celebrazione dello stesso, salvo che queste non siano
sottoposte a convalida da parte dell'ITL entro un mese.
Si ricorda che in caso di dimissioni convalidate, alla lavoratrice dimissionaria che ha contratto matrimonio o che è in procinto di farlo, dovrà essere riconosciuta l’indennità sostitutiva del preavviso e non è
ammesso che il preavviso sia lavorato.
Dimissioni della lavoratrice madre
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento ovvero fino a un anno di vita del bambino, la lavoratrice:
- ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento (ad es.: indennità sostitutiva del preavviso);
- non è tenuta al preavviso (art. 55, D.Lgs. n. 151/2001);
- ha diritto di percepire la NASpI.
Dimissioni del lavoratore padre - congedo di paternità obbligatorio
In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il periodo di congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni è oggi disciplinato dall’art. 27-bis di cui al D.Lgs. n. 151/2001, così come introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022 (Decreto sulla conciliazione tempi vita-
lavoro).
L’ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 9550 del 6 settembre 2022, ha illustrato le nuove disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 in materia di congedi e permessi nonché altri istituti a tutela
dei prestatori di assistenza.
La nota dell’INL ricorda, in merito alle tutele, che durante la fruizione del congedo di paternità (obbligatorio e alternativo):
- vige il divieto di licenziamento del padre lavoratore, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino;
- in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di
licenziamento (quali indennità di preavviso e NASpI) e lo stesso non è tenuto al preavviso.
Dimissioni dei genitori
Come stabilito dal comma 4, dell’art. 55, D.Lgs. n. 151/2001, la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita
del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni di adozione o affidamento nazionale,
devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.