Decreto Omnibus: via libera al bonus Natale
Gentile Cliente,
Le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, nella seduta del 26 settembre 2024, hanno approvato l’emendamento del Governo al decreto Omnibus sul bonus Natale.
Il bonus previsto è di importo pari a 100 euro e ai fini della sua spettanza devono ricorrere congiuntamente tre requisiti:
1) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. Ai fini della determinazione del reddito complessivo, si considerano anche i redditi agevolati previsti da specifiche normative, mentre è escluso il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Come esplicitato dal Vice Ministro Leo, il reddito di riferimento è quello complessivo, nel quale devono essere computate anche altre fonti di reddito, come ad esempio i redditi esenti dei rimpatriati, mentre non va computato il reddito della prima casa;
2) il secondo requisito prevede che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge e almeno un figlio. In particolare, il lavoratore deve avere il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR, oppure deve almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR.
Il bonus spetta alle famiglie, anche monogenitoriali con figli a carico, ma solo in caso di vedovanza o se il figlio è affidato (o adottato) a un solo genitore o se l'altro genitore non l'ha riconosciuto. In tale caso non deve essere coniugato o essere in unione registrata, pur potendo convivere con altra persona. Le stesse condizioni valgono quindi per la famiglia di fatto, non registrata;
3) in base al terzo requisito il lavoratore deve avere capienza fiscale. Viene infatti previsto che l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, deve essere di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR.
Il bonus non è automatico, ma deve essere richiesto dai lavoratori. In particolare, i sostituti d'imposta riconoscono l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli. I sostituito d'imposta, in sede di conguaglio, verificano l'effettiva spettanza dell'indennità e, qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, provvedono al recupero del relativo importo.
L'indennità deve essere rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi deve essere computata nella determinazione del saldo dell’IRPEF. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.