Decontribuzione Sud, via libera della Commissione Ue: come utilizzare lo sgravio fino al 31 dicembre 2024
Gentile Cliente,
Con il recentissimo via libera della Commissione UE, arrivato Lo scorso 25 giugno 2024, è stata autorizzata la fruizione dell’esonero contributivo noto come Decontribuzione Sud, applicabile ai rapporti di lavoro, in corso e di nuova instaurazione, aventi sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Sono ammessi a fruire del beneficio i datori di lavoro privati, imprenditorie non, che operano nelle Regioni del Mezzogiorno, con la sola esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro domestico.
Restano però esclusi dal campo di applicazione:
- gli enti pubblici economici;
- gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici;
- le imprese operanti nel settore finanziario;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE.
N.B. Il beneficio contributivo si applica ai lavoratori già in forza con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, siano essi a tempo indeterminato che determinato, ovvero con contratti di apprendistato.
Misura dello sgravio contributivo
L’esonero applicabile ai rapporti di lavoro nuovi e già in corso di svolgimento è pari:
- al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro sino al 31 dicembre 2025;
- al 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per gli anni 2028 e 2029.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato al possesso da parte del datore di lavoro dei seguenti requisiti:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Coordinamento con altri incentivi
La decontribuzione Sud è cumulabile con tutti gli altri sgravi ed incentivi per cui il legislatore non prevede espressamente l’incompatibilità, ovvero a titolo esemplificativo con:
- l’incentivo all’assunzione di disabili;
- l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI;
- il regime contributivo applicato ai contratti di apprendistato;
- lo sgravio parziale strutturale donne e over 50.
Si rammentano infine le regole relative a casi particolari di applicazione:
- somministrazione: è rilevante il luogo in cui il lavoratore svolge la propria prestazione lavorativa, ovvero la sede legale o unità produttiva dell’utilizzatore.
- distacco: rileva l’ubicazione della sede del distaccatario, ferma restando la legittimità del distacco.
- trasferta: il legame funzionale e organico con la sede originaria che rimane punto di riferimento per la spettanza del beneficio;
- smart working: l’adozione della modalità di lavoro agile non modifica la sede di lavoro, che resta quella formalmente individuata dalla lettera di assunzione e del modello UNILAV di assunzione;
- cantieri edili: non è rilevante l’individuazione di cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata.
Cordiali Saluti
Studio Irde.