Decontribuzione Sud: proroga a dicembre 2024, ma non per tutti
Gentile Cliente,
Secondo quanto chiarito dall’INPS con la circolare n. 82 del 2024, la Decontribuzione Sud sarà applicabile fino al 31 dicembre 2024, ma soltanto con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024. Le nuove assunzioni effettuate dal 1° luglio 2024 restano dunque escluse dal beneficio, a prescindere dalla sede di impiego del lavoratore.
La misura, in vigore* fino al 31 dicembre 2029, è prevista nelle seguenti misure:
- in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025;
- in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.
*Si rammenta che, pur essendo la misura in vigore, la materiale applicabilità della stessa è, condizionata al rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione UE nell’ambito del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modificazioni (Temporary Crisis Framework o TCF).
Con la decisione C(2023) 9018 finale del 15 dicembre 2023,la Commissione UE, aveva prorogato l’applicabilità della decontribuzione fino al 30 giugno 2024. L’INPS ha tempestivamente pubblicato la circolare n. 82 del 17 luglio 2024 con cui comunica che la Commissione UE, con la decisione C(2024) 4512 finale del 25 giugno 2024, ha prorogato l’applicabilità dello sgravio fino al 31 dicembre 2024.
Limitazioni al campo di applicazione
Con specifico riferimento al perimetro di efficacia temporale della misura in questione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate a fare data dal 1° luglio 2024. L’INPS ha dunque chiarito che, pur prorogata fino al 31 dicembre 2024, la misura di esonero trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.
Si riassumono brevemente di seguito i requisiti dell’agevolazione:
Requisiti di spettanza
Non trattandosi di un incentivo all’assunzione, la fruizione di questa agevolazione non è assoggettata al rispetto dei principi generali sanciti dall’art. 31 del D.Lgs n. 150/2015.
Il datore di lavoro deve:
- essere in possesso del DURC;
- rispettare le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- osservare le regole imposte da accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, firmati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale.
N.B. Lo sgravio viene spetta per i lavoratori somministrati impiegati in una azienda con sede nelle regioni agevolate del Sud, anche se l'agenzia di somministrazione (titolare del rapporto di lavoro) ha sede in altra regione.
Coordinamento con altri incentivi
L’agevolazione si sostanzia in un esonero pari al 30% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta sino al 31 dicembre 2025 applicabile ai rapporti di lavoro subordinati sia instaurati che instaurandi.
Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione, come ad esempio l’incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, l’incentivo all’assunzione di disabili, nonché l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI.
Limite “de minimis”
Il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis and Transition Framework è pari a:
- 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.
Qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro.
Applicazione dello sgravio in denuncia contributiva
La decontribuzione Sud si applica, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.
In allegato la Circolare INPS N.82 DEL 17/07/2024
Cordiali Saluti
Studio Irde.