Crediti INAIL 2021: in arrivo gli avvisi bonari per i datori di lavoro
Gentile Cliente,
L’INAIL sta emettendo gli avvisi bonari destinati ai datori di lavoro che non hanno provveduto al pagamento dei premi e degli accessori con scadenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Data l’eliminazione della comunicazione di “Verifica della Autoliquidazione”, l’avviso bonario potrà essere riferito anche agli importi non versati scaturiti dalla elaborazione della autoliquidazione.
L’elaborazione individua i titoli senza pagamento o con pagamento parziale; il flusso operativo prevede la conferma da parte di un responsabile del provvedimento con la possibilità di esclusione di quei datori di lavoro per i quali è stato possibile verificare che non sia necessario l’invio dell’avviso.
Avviso bonario INAIL: facoltà di emissione
Contrariamente a quanto avviene per i crediti di natura fiscale, non esiste obbligo di emissione per l’INAIL, e per gli altri enti previdenziali. In sostanza, per gli enti previdenziali, l’avviso bonario costituisce una facoltà e non un obbligo propedeutico all’avvio dell’azione esecutiva tramite l’emissione della cartella esattoriale. La facoltà di emissione è prevista dall’art. 24, comma 2°, del D.Lgs. n.46/1999 che, insieme al D.Lgs. n. 112/1999, ha riscritto la riscossione coattiva prevedendo per gli enti previdenziali l’obbligo di utilizzo del ruolo esattoriale per incassare premi e contributi non pagati. Escludendo l’obbligatorietà propedeutica all’emissione della cartella esattoriale, l’avviso bonario diventa uno strumento di tutela per il datore di lavoro inadempiente poiché gli consente di conoscere l’esistenza di debiti che potrebbero essergli sconosciuti o la possibilità di evidenziare all’INAIL situazioni anomale la correzione delle quali porterebbe comportare l’eliminazione del debito che, altrimenti, comporterebbe una errata iscrizione a ruolo.
Avviso bonario e decadenza
Come detto, il D.Lgs. n. 46/1999 prevede la facoltà di emissione dell’avviso bonario da parte degli enti previdenziali. La norma in questione ha anche introdotto l’istituto della decadenza che consiste nell’obbligo di iscrizione a ruolo di quanto chiesto e non pagato entro il 31.12 dell’anno successivo alla scadenza. L’avviso bonario non interrompe o sospende i tempi, come accadeva con la prescrizione, con la conseguenza che i crediti 2021 devono in ogni caso essere iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2022. L’unica eccezione è rappresentata dai premi ed accessori oggetti di contenzioso innanzi al Giudice Ordinario dove il temine resta sospeso fino alla sentenza e da questa decorre nuovamente.
Cause di esclusione dall’emissione dell’avviso bonario
Oggetto dell’emissione dell’avviso bonario sono i premi ordinari, quelli speciali, le sanzioni civili e gli interessi di mora chiesti dall’INAIL nel periodo 01.01 - 30.12.2021 e che non risultano pagati alla data di individuazione dei datori di lavoro potenzialmente destinatari dell’avviso bonario. Con il rilascio della procedura telematica relativa alla rateazione del premio prevista dalla l. n. 389/1989, non è possibile iscrivere a ruolo i titoli oggetto di rateazione mensile che, se non rispettata, diviene oggetto di decadenza ed immediata iscrizione a ruolo; l’immediata iscrizione a ruolo è possibile perché con la sottoscrizione della domanda di rateazione si dichiara di accettare tutto il debito per il quale si chiede il beneficio.
Escluso il debito oggetto di rateazione, sarebbero da escludere dall’avviso bonario gli importi che:
- interessati da riscorso amministrativo non definito;
- compresi all’interno di una procedura concorsuale;
- interessati da ricorso attivato davanti al Giudice Ordinario non definito.
Mentre il ricorso al G.O. può congelare la procedura esecutiva, generalmente fino alla sentenza di 1° grado, il ricorso amministrativo la sospende fino al termine della decadenza; ne consegue che non devono essere emessi avvisi bonari per gli importi contestati davanti al G.O. e gli importi interessati da ricorso amministrativo non definito.
Trasmissione e pagamento dell’avviso bonario
L’INAIL deve trasmettere gli avvisi bonari tramite PEC quando questa è disponibile; in assenza di casella PEC viene utilizzata la raccomandata con avviso di ricevimento. Il pagamento deve essere effettuato tramite mod. F24 utilizzando il numero di riferimento della “richiesta” e non quello dei singoli titoli. Oltre al pagamento in unica soluzione, secondo quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, l’avviso bonario può essere oggetto di rateazione “secondo la normativa in vigore” ovvero secondo le modalità previste dagli Enti Previdenziali.
Per quanto concerne l’INAIL, attualmente le condizioni per l’ammissione al pagamento in rate sono:
- importo del debito che consenta di avere una rata minima di euro 150 (inclusi interessi e sanzioni);
- rispetto delle rateazioni concesse nei 24 mesi precedenti;
- motivazione della domanda di rateazione;
- impegno al rispetto del piano di rateazione ed al pagamento degli interessi di Legge;
- accettazione senza riserve del debito rateizzato.
L’avviso bonario emesso dall’INAIL non costituisce titolo esecutivo e questo comporta l’obbligo di successiva emissione della cartella esattoriale ovvero dell’atto munito della Esecutorietà indispensabile per l’avvio del procedimento di esproprio individuale.