Congedo parentale: come calcolare i limiti di durata e le indennità
Gentile Cliente,
Sono cambiate le regole di indennizzo del congedo parentale che può essere fruito, su base oraria o giornaliera, da parte di ciascuno dei genitori lavoratori, entro i 12 anni di vita del bambino. In particolare, sono previsti periodi più ampi di spettanza della tutela economica e restano confermate regole specifiche in base alle quali bisogna determinare la durata di ciascun periodo di astensione dal lavoro. La contrattazione collettiva di settore ha, inoltre, il potere di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Come applicare tutte le regole?
Sono pienamente in vigore ed operative le misure introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 volte a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori, lavoratori del settore pubblico e privato, con la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Tra queste, particolare assumono rilievo le nuove regole, i limiti più ampi di indennizzo del congedo parentale, in vigore dallo scorso 13 agosto 2022.
Termini di indennizzo del congedo
Anche in considerazione dei chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 9550/2022, è possibile affermare che, alla madre e al padre, fino al dodicesimo anno (in precedenza il limite era stabilito al sesto anno) di vita del bambino spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore. Entrambi i genitori hanno inoltre diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.
Le medesime regole valgono in caso di adozione o affidamento, con la sola differenza che la data di nascita del bambino cui far riferimento per la determinazione dell’arco temporale tutelato viene a coincidere con l’ingresso in famiglia del minore.
Occorre distinguere i limiti massimi di età del bambino dai limiti massimi di durata del congedo spettante a ciascuno dei genitori, che non sono cambiati se non con riferimento alla durata del periodo di erogazione dell’indennità spettante.
Limiti massimi di durata del congedo
In base alla nuova disciplina:
- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Al genitore solo, nella cui definizione deve intendersi incluso anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio ai sensi dell’art. 337-quater del Codice civile, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Nel caso di affidamento esclusivo del figlio, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.
I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo eventuali discipline di maggior favore della contrattazione collettiva.
Fruizione su base oraria
La fruizione su base oraria è consentita in misura non superiore alla metà dell'orario medio giornaliero contrattualmente previsto per il periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
È possibile alternare giornate o mesi di congedo parentale con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Regole per la fruizione
I genitori possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente e il padre ne può usufruire anche durante i mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre (congedo di maternità) nei periodi in cui la madre beneficia dei riposi orari.
Se durante il periodo di fruizione del congedo parentale insorge la malattia del bambino, su apposita domanda del genitore interessato, il titolo dell'assenza dal lavoro può essere modificato da congedo parentale a congedo per malattia del bambino, con conseguente sospensione del periodo di congedo parentale.