Congedo parentale ad ore: come chiederlo e quando è ammesso il cumulo con altri permessi
Gentili clienti,
Il congedo parentale rientra tra le misure previste a tutela della genitorialità e consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che spetta alla madre o al padre lavoratore dipendente. L’arco temporale in cui può essere fruito va dal termine del congedo di maternità
obbligatorio fino al compimento dei 12 anni di età del bambino.
Il congedo parentale ad ore è un diritto del lavoratore padre e della lavoratrice madre, in base al quale è possibile assentarsi dal lavoro, per un periodo di 10 mesi di astensione complessiva tra i genitori, anche contemporaneamente, nei primi 12 anni di vita del figlio.
La durata del congedo complessivamente spettante aumenta fino a 11 mesi se il padre lavoratore ne usufruisce per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 7 mesi di cui almeno tre mesi continuativi. I periodi di congedo parentale indennizzabili sono in tutto pari a 9
mesi, con il primo mese retribuito all’80% per poi scendere al 30%.
In caso di parto gemellare i periodi di congedo fruibili raddoppiano.
Il limite massimo di fruizione oraria è in ogni caso costituito dalla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
N.B. È ammessa la fruizione di periodi di congedo giornalieri e orari alternati.
Criteri di indennizzabilità
Fino a 12 anni di età del bambino l’indennità spetta, nella misura del 30% della retribuzione, per un periodo massimo di:
- 3 mesi per il padre;
- 3 mesi per la madre;
- 3 mesi alternativi tra madre e padre;
- 9 mesi per il genitore solo.
La Legge di Bilancio 2023 ha stabilito che, nei casi di congedo di maternità che termina a partire dal 1° gennaio 2023, la misura dell’indennità prevista per i periodi di congedo parentale fruiti dal lavoratore o dalla lavoratrice, pari al 30%, è incrementata all’80% della retribuzione
per un mese, a prescindere dal fatto che ad assentarsi sia un solo genitore oppure entrambi alternativamente ed entro i 6 anni di età del bambino.
Articolazione del congedo
Il congedo di parentale è stato nel tempo ridisegnato dal legislatore che ha scelto di attribuirgli una struttura di fruizione molto flessibile, consentendo la possibilità di frazionarlo:
- in mesi,
- a giorni,
- ad ore.
Ne deriva che giornate o mesi di congedo potranno alternarsi a periodi in cui la fruizione è oraria.
La fruizione su base oraria dell’astensione facoltativa è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Il Testo unico sulla genitorialità esclude la cumulabilità della fruizione oraria con altri permessi o riposi disciplinati dalla normativa a tutela della maternità e paternità, quali ad esempio i riposi per allattamento o i permessi orari per assistenza ai figli disabili.
Risulta invece cumulabile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni diverse la fruizione oraria con permessi orari per assistenza a familiari portatori di handicap gravi.
Non è possibile fruire nella stessa giornata di congedi parentali a ore per figli diversi nè utilizzare un congedo a ore nei giorni di riposo per allattamento, anche se riferiti ad un altro figlio, anche se disabile.
Sono invece cumulabili, e quindi possono essere goduti contemporaneamente al congedo parentale ad ore, i permessi orari per assistenza a familiari, anche se minori e i permessi orari del lavoratore portatore di handicap.