Comunicazione del licenziamento per compiuta giacenza della raccomandata
Gentile Cliente,
Da sempre il licenziamento rappresenta il momento più critico nell’ambito del rapporto di lavoro. Il Legislatore ha emanato una complessa normativa limitativa dei licenziamenti – siano essi individuali o collettivi, per motivi disciplinari o economico-organizzativi – al fine di tutelare i dipendenti nei confronti di licenziamenti illegittimi.
In tale contesto grande attenzione viene data dalla Legge alle procedure che deve attivare il datore di lavoro per poter giungere alla valida formalizzazione del licenziamento.
Non sono tuttavia state dettate norme speciali per regolare il momento della trasmissione del licenziamento, ossia le modalità con cui l’atto scritto di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro debba essere comunicato al dipendente.
La Cassazione, con alcune pronunce pubblicate nell’anno in corso, ribadisce il proprio orientamento riguardante la validità della comunicazione di licenziamento per compiuta giacenza della lettera raccomandata trasmessa al dipendente. A nulla valgono le eccezioni poste dai lavoratori circa il mancato reperimento del relativo avviso di giacenza, essendo sufficiente l’attestazione dell’agente postale circa il regolare adempimento delle formalità di consegna.
Con la recente sentenza n. 15397/2023, La Cassazione è intervenuta per precisare se e quando si intenda perfezionata la consegna della lettera di licenziamento, trasmessa per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno al lavoratore, in caso di sua assenza al momento della consegna del plico.
Cassazione n. 15397/2023, la pronuncia.
La pronuncia ha origine dal ricorso di un lavoratore che, avendo impugnato il proprio licenziamento, prima davanti a Tribunale di Siena, poi davanti alla Corte d'Appello di Firenze si era visto dare esito negativo dai giudici.
Nel proprio ricorso, il lavoratore sosteneva di non aver rinvenuto, nella propria cassetta postale, l'avviso di giacenza della raccomandata, con la conseguenza che, non avendo il datore di lavoro fornito prova dell'attività svolta dall'ufficiale postale, non si sarebbe potuta ritenersi presuntivamente conosciuta la comunicazione del licenziamento, che sarebbe conseguentemente inefficace in quanto non validamente comunicato.
La Cassazione con pronuncia n. 15397/2023 del 31 maggio 2023, rigettava il ricorso. In particolare, La Corte rilevava che a norma dell'articolo 1335, cod. civ., gli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario (come il licenziamento) si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del ricevente, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, trattandosi di una presunzione legale di conoscenza. Affinché tale presunzione legale sia superata, secondo quanto affermato dalla Corte, è necessario, facendo applicazione dell’articolo 1335, cod. civ., che da parte del destinatario sia fornita la prova contraria dell'effettiva impossibilità di averne avuto notizia senza sua colpa.
Nel caso di specie, sono state ritenute idonee a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio la produzione della ricevuta di invio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento e, dall’altra, le schede informative, provenienti dal sito internet di Poste Italiane, dalle quali si è desunta la mancata consegna della raccomandata per assenza del destinatario, il deposito della raccomandata presso l'ufficio postale e la sua restituzione al mittente all'esito della compiuta giacenza.
Non è stata viceversa fornita, da parte del lavoratore, la prova dell'impossibilità di aver avuto notizia della raccomandata di licenziamento, non essendo sufficiente a vincere la presunzione l’affermazione del lavoratore di non aver mai rinvenuto l'avviso di giacenza nella sua cassetta postale, operando in questo caso la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335, cod. civ. degli atti recettizi in forma scritta opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto all’indirizzo del destinatario.