Bonus Natale: si amplia la platea dei beneficiari.
Gentili clienti,
si allarga la platea dei lavoratori subordinati beneficiari del bonus Natale: a dicembre il trattamento integrativo di 100 euro una tantum potrà essere richiesto da chi ha almeno un figlio a carico, anche se non coniugato. A prevederlo è il decreto Concordato bis (D.L. n. 167/2024) pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Occorrerà però specificare nella domanda che l’altro genitore non ha richiesto il medesimo bonus, che non è nè frazionabile nè cumulabile.
Cos’è il bonus Natale
È stato introdotto dalla legge di conversione del decreto Omnibus il c.d. Bonus Natale, un nuovo trattamento integrativo all’IRPEF di importo massimo pari a 100 euro, totalmente esente da imposte e contributi, che può essere erogato tramite:
- il datore di lavoro unitamente alla retribuzione del mese di dicembre, se il lavoratore presenta la relativa richiesta, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesta il possesso dei requisiti;
- nella dichiarazione dei redditi che sarà presentata il prossimo anno con riferimento al periodo d’imposta 2024.
Poiché l'erogazione dell'indennità in busta paga non è automatica, il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro un'apposita autocertificazione.
Non appena disponibile, vi invieremo il modello da trasmettere ai lavoratori aventi diritto al fine di procedere con la relativa compilazione e sottoscrizione dello stesso.
Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
- reddito complessivo, percepito tra il 1° gennaio 2024 e il 12 gennaio 2025, non superiore a 28.000 euro;
- coniuge a carico (se esistente) e/o almeno un figlio a carico;
- capienza dell’imposta lorda: IRPEF lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore alla detrazione fiscale spettante (art. 13, comma 1, TUIR).
Il Bonus non è cumulabile neanche in misura frazionata con altro bonus Natale percepito dal coniuge/parte dell’unione civile: l'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
L’importo effettivamente spettante a ciascun dipendente deve essere riproporzionato ai giorni detrazione presenti nella busta paga di dicembre come valore annuale, senza che sia operata alcuna riduzione in presenza di particolari modalità€ di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio part-time orizzontale, verticale o ciclico).
I giorni detrazione maturano anche in caso di festività, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi, mentre non si considerano i giorni per i quali non spetta alcun reddito (assenze ingiustificate, sospensione, aspettativa non retribuita). Le detrazioni in mancanza di retribuzione spettano solo in caso di sciopero del lavoratore.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime istruzioni operative sull’erogazione dell’indennità una tantum prevista dal D.L. n. 113/2024, mentre con la risoluzione n. 54/E del 2024 ha individuato i codici tributo che il datore di lavoro deve utilizzare per recuperare gli importi erogati.
L’azienda che ha anticipato l’importo spettante in busta paga espone il relativo importo in compensazione nel modello F24 in data 16 gennaio 2025, con il codice tributo:
- 1703 se datore di lavoro privato
- 174E in caso di datore di lavoro ente pubblico.