Bonus Natale in busta paga: le nuove regole spiegate dall’Agenzia delle Entrate
Gentile Cliente,
L’Agenzia delle Entrate ha recepito l’ampliamento della platea dei beneficiari del Bonus Natale, pubblicando in tal proposito la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024 con cui ha fornito i chiarimenti utili a comprendere, operativamente, in quali casi i genitori che lavorano hanno diritto di ricevere il bonus in busta paga o in dichiarazione dei redditi.
Il presupposto di base, si ricorda, è la sussistenza dei requisiti individuati dalla normativa:
- almeno un figlio fiscalmente a carico, anche in mancanza dell’applicazione in busta paga delle relative detrazioni, sostituite dall’assegno unico;
- IRPEF dovuta superiore alle detrazioni per lavoro subordinato.
Il bonus, dunque, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta a prescindere dalla circostanza che il lavoratore sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare monogenitoriale.
Il bonus però non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
La regola definita dall’Agenzia delle Entrate per la spettanza del bonus prevede che, in presenza di un figlio a carico:
- nel caso di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano coniugati, non legalmente ed effettivamente separati o conviventi di fatto;
- nel caso in cui i genitori siano separati, divorziati o non coniugati il bonus spetta ad entrambi soltanto se non sono coniugati o conviventi con un altro lavoratore dipendente che abbia diritto al bonus.
Reiterazione della domanda
Il lavoratore dipendente, nell’attestazione da rilasciare al datore di lavoro, deve dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus.
A tal fine occorre indicare il codice fiscale dell’altro genitore, a prescindere dalla sussistente situazione genitoriale.
Per questa ragione i lavoratori dipendenti che hanno già presentato la dichiarazione sostitutiva devono presentare un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, solo nel caso in cui debbano comunicare il codice fiscale del convivente (ex legge n. 76 del 2016), unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.
Cosa deve fare il datore di lavoro
Il datore di lavoro, una volta ricevuta la domanda completa, è tenuto ad anticipare l’importo spettante nella busta paga insieme alla tredicesima mensilità.
L’importo anticipato deve essere portato a credito nel modello F24 in data 16 gennaio 2025 con l'inserimento dell'apposito codice tributo.
Il medesimo importo erogato dovrà essere esposto in CU/2025 e nel modello 770/2025, secondo le istruzioni che verranno fornite dall’Agenzia delle Entrate.
In allegato alla presente troverete copia della circolare operativa dell’agenzia delle entrate.
Verrà pubblicato nei prossimi giorni il modulo aggiornato da consegnare ai dipendenti
Cordiali Saluti
Studio Irde