Bonus Natale: a chi spetta e come verrà erogato in busta paga
Gentili clienti,
l’art. 2 bis D.L. n. 113/2024, convertito in Legge n. 143/2024 (decreto Omnibus), ha previsto l’erogazione del bonus Natale di 100 euro che arriverà con la tredicesima mensilità di quest’anno ai lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato in presenza di alcune condizioni.
Analizziamo di seguito chi sono i beneficiari ed in che modo verrà erogato.
Requisiti di spettanza
Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato detentori delle seguenti condizioni:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (percepito entro il 12 gennaio 2025);
Per la verifica di tale requisito occorre tenere conto anche di:
- redditi assoggettati a cedolare secca o a imposta sostitutiva (es. forfettari);
- quota di agevolazione ACE;
- mance detassate corrisposte ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (art. 1, commi da 58 a 62, della legge n. 197/2022);
- la quota esente dei redditi agevolati per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e per lavoratori rimpatriati.
N.B. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
Se il figlio riconosciuto fiscalmente a carico ha due genitori, l’indennità̀ non spetta:
- al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale o senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
- al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.
3. capienza fiscale: IRPEF lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (ad esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
Importo del bonus
L’importo erogato deve essere riproporzionato in base ai giorni di lavoro che hanno dato diritto alla retribuzione, ovvero al periodo lavorato. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).
Domanda ed erogazione del bonus
ll bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore e deve essere rapportato al periodo di lavoro; pertanto, l’importo effettivamente spettante dipende dai mesi di lavoro effettivamente svolti nel corso dell’anno L’indennità è corrisposta, su domanda presentata dal dipendente, dal datore di lavoro sostituto d’imposta unitamente alla tredicesima mensilità.
N.B. Il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 può beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.
ll datore anticipa l’importo spettante e lo porta in compensazione nel modello F24 ma in qualità di sostituto d’imposta ha l’obbligo, in sede di conguaglio fiscale, di verificare il diritto al beneficio in oggetto e di provvedere, in caso di esito negativo della verifica, al recupero delle relative somme non spettanti al lavoratore.
N.B. Qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.