Auto aziendali ad uso promiscuo: cambia la tassazione dal 2025
Gentile Cliente,
La legge di Bilancio 2025 interviene in materia di fringe benefit andando a rivedere il trattamento fiscale e previdenziale delle autovetture assegnate ad uso promiscuo.
L’auto rappresenta uno dei principali beni e servizi che possono essere concessi al lavoratore. Il risparmio nel costo di acquisto dell’autovettura, dei costi di esercizio e di manutenzione fa sì che il controvalore percepito dal lavoratore risulti molto più alto rispetto non solo al valore convenzionale previsto dal TUIR ma anche dal valore normale del bene utilizzato.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale, si ridefiniscono le percentuali da applicare alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui moltiplicata per il costo desumibile dalle tabelle ACI.
La norma prevede che il nuovo sistema di tassazione si applica alle autovetture assegnate dopo il 1° gennaio 2025; per le autovetture assegnate prima di tale termine continuerà ad applicarsi il sistema di valorizzazione in base ai valori di emissione CO2.
Autovettura ad uso promiscuo: aspetti fiscali e contributivi per il lavoratore
L’assegnazione dell’auto al dipendente determina in capo allo stesso un compenso in natura da esporre in cedolino e assoggettare a contribuzione e tassazione.
Tale benefit viene calcolato in misura percentuale diversa dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base dei costi chilometrici desumibili dalle tabelle ACI, al netto dell’eventuale corrispettivo posto a carico del dipendente. Per quanto riguarda le percentuali è necessario definire il periodo di assegnazione dell’autovettura e il tipo di alimentazione
Autovetture assegnate fino al 31 dicembre 2024
per tali autovetture, indipendentemente dal tipo di alimentazione, trova applicazione la formulazione attuale del TUIR che valorizza la percentuale in base alla classe di emissione CO2 del veicolo.
Valore di emissione CO2
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% di valorizzazione |
Fino a 60 g/km |
25%
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superiori a 60g/km ma non a 160g/km
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30% |
superiori a 160g/km ma non a 190g/km
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50% |
superiore a 190g/km |
60%
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Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con le circ. 326/97 e 1/2007 ha chiarito che il benefit è calcolato:
- in modo forfettario, prescindendo pertanto dalla reale percorrenza chilometrica
- sulla base delle spese non effettivamente sostenute dall’impresa e dalle spese incluse nei costi ACI eventualmente riaddebitate al dipendente (per es. le spese per il carburante);
- su base annua con la conseguenza che in caso di assegnazione per un periodo inferiore all’anno, è necessario pertanto effettuare il ragguaglio.
Autovetture assegnate dal 1° gennaio 2025
L’art. 7 della legge di Bilancio 2025 prevede la modifica della lettera a) dell’ art.51, co. 4 del TUIR prevedendo per gli autoveicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, un nuovo sistema di valorizzazione convenzionale collegato all’alimentazione del veicolo.
In particolare, fermo restando il limite di percorrenza convenzionale di 15.000 km su base annua, occorrerà distinguere la tipologia di veicoli in base a tre nuove fasce, con altrettante percentuali di tassazione:
Tipo di alimentazione |
% di valorizzazione
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Veicoli elettrici
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10%
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Veicoli plug - in ibridi |
20%
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Altri veicoli |
50% |
La formulazione andrà a penalizzare tutti gli autoveicoli non elettrici o ibridi, per i quali indipendentemente dalla classe di emissione CO2 la tassazione salirà per tutti al 50%.
Le nuove percentuali si applicheranno esclusivamente ai veicoli:
- di nuova immatricolazione, intendendo quelli immatricolati dopo il 1° gennaio 2025;
- che siano concessi in uso dal 1° gennaio 2025; qualora l’assegnazione dell’auto riguardi un veicolo già immatricolato nel 2024 o in anni precedenti anche se l’assegnazione avverrà dopo il 1° gennaio 2025, troverà applicazione le “vecchie” regole ovvero la valorizzazione secondo la classe di emissione CO2.
Si ricorda che il valore dell’autovettura ad uso promiscuo è da considerare al fine del limite di esenzione generale di 258,23 euro annui previsti dal TUIR per l’insieme dei beni e servizi riconosciuti/concessi al lavoratore.
Lo legge di Bilancio 2025 conferma l’innalzamento per il triennio 2025 - 2027 del limite in essere fino al prossimo 31 dicembre 2024, ovvero 1.000 euro e 2.000 euro annui ma limitatamente per i lavoratori con figli a carico.