Assunzione di disabili
Dal 1° gennaio 2018 i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze un lavoratore disabile indipendentemente dall'effettuazione di una nuova assunzione. Tale obbligo, previsto inizialmente a decorrere 2017, è stato rinviato al 2018 per effetto del decreto Milleproroghe 2017. Le piccole e medie aziende, qualora superino la soglia dimensionale dei 14 dipendenti, dovranno di conseguenza assumere un disabile entro 60 giorni. Come si calcola l’organico? Come si assolve l’obbligo e quali sono le sanzioni previste in caso di inosservanza?
Con l’inizio del 2018 finisce, nel collocamento dei disabili presso le imprese con un organico compreso tra i 15 ed i 35 dipendenti, una “sorta di moratoria”, in essere dal 17 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 68/1999: quella che, in sostanza, subordinava l’obbligo di assumere un portatore di handicap a quando si fosse effettuata una nuova assunzione. Tale onere, come affermava l’art. 2, comma 2, del DPR n. 333/2000, doveva essere assolto nei successivi 12 mesi. Ora, tutto questo non ci sarà più e queste piccole e medie aziende dovranno, qualora risultino scoperte, assumere un disabile: hanno 60 giorni per adempiere (ad esempio, un datore di lavoro dimensionato a 15 dipendenti alla data del 1° gennaio, dovrà assolvere l’onere entro il successivo 2 marzo).
Tale disposizione non è altro che l’applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 151/2015 che ha abrogato il comma 2 dell’art. 3 della legge n. 68/1999.